1. Il ricorso risulta inammissibile riproponendo alcune delle censure dedotte con l'istanza di riesame senza tenere conto delle riposte date dal Tribunale distrettuale. A pagina 164 dell'ordinanza, il Tribunale riprende e integra l'argomentazione fondante il giudizio di pericolosità dell'imputato formulato dal GIP, mettendo in risalto le capacità organizzative di A.A., la rete di rapporti anche internazionali da lui intrecciata e la intensità del dolo che animò la condotta ritenuta, disvelata dalla prosecuzione dell'illecita attività nonostante il sequestro del 9/3/2022, i cui effetti si limitarono all'imposizioni di nuove condizioni per i venditori, che furono obbligati da A.A. ad assumersi i rischi connessi al trasporto in Grecia degli echinodermi.
Il Tribunale distrettuale, inoltre, ha valutato la documentazione prodotta dalla difesa relativa ai rapporti lavorativi instaurati dall'indagato dopo il 31/8/2023 e, con motivazione priva di incongruenze, ne ha ritenuto l'irrilevanza ai fini del giudizio prognostico di pericolosità di A.A. sottolineando la natura del rapporto lavorativo instaurato con la Car Auto (20 ore settimanali con scadenza del contratto il 30/6/2024); l'esiguità della retribuzione corrisposta (Euro 452,71); la compatibilità dell'impegno lecito con attività legate al commercio delle oloturie.
2. Il giudizio prognostico formulato dal Tribunale distrettuale è, quindi, fondato su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato, che, in quanto valutati sulla base di criteri logici, lineari e massime di esperienza condivise, danno origine a un apparato motivazionale altrettale, come tale, esente da vizi sindacabili in questa sede.
Tale motivazione risulta in linea con i principi enunciati in tema di misure cautelari da questa Corte che è ormai ferma nel ritenere che il requisito della "concretezza" riguardi l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa ricedere nel delitto mentre l'attualità del pericolo non vada equiparata all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, invece, a indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tramite una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecutive del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita (Sez. 4, n. 29361 del 5/6/2018, Fall Baye; Sez. 2, n. 11511 del 09/03/ 2017, n. 11511,Verga,Rv. 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 del 11/7/2024, Ricci).
3. A pagina 165 dell'ordinanza, ancora, la spregiudicatezza e la capacità a delinquere dell'indagato e la possibilità di mantenere i contatti con gli operatori del commercio internazionale avvalendosi dei mezzi di comunicazione vengono valorizzati dal Tribunale per giustificare l'inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere a impedire la reiterazione dei reati della stessa specie. Con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta, limitandosi a prospettare che il reperimento di un'attività lavorativa lecita aveva comportato "l'interruzione certa e definitiva di A.A. con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato e maturato", senza però spiegare perché un impegno lavorativo a tempo determinato comportante l'impegno per poche ore al giorno e produttivo di un esiguo reddito avesse reciso le relazioni consolidate intrecciate dall'indagato con imprenditori nazionali e esteri che commerciavano oloturie e avesse fatto venir meno gli stimoli di locupletazione che avevano determinato la stabile dedizione di A.A. a un'attività delinquenziale che assicurava profitto ben superiori alle poche centinaia di Euro erogate mensilmente dalla Car Auto Srl Del tutto ignorate, poi, risultano le considerazioni svolte dal Tribunale territoriale per giustificare la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari ad assicurare il soddisfacimento della esigenza special preventiva configurata.
4. Va, ancora, aggiunto che i giudici della cautela non hanno manifestato alcuna incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ricostruiti, giustificando la configurazione del delitto di disastro ambientale con considerazioni che il ricorso si limita a definire carenti, senza però confrontarsi analiticamente con gli argomenti contestati. Dalla lettura dell'ordinanza del Tribunale distrettuale, inoltre, si evince che la sussunzione delle vicende nel delitto di cui all'art. 452 bis c.p. era stata formulata dal GIP come ipotesi residuale allo scopo di ribadire che, "in ogni caso", le condotte ritenute avrebbero comunque integrato un delitto che consentiva l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in
favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Conclusione
Così deciso il 25 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2024.