1.1 ricorsi proposti nell'interesse di A.A. e D.D. ed il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di B.B. (con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al pericolo cautelare) sono infondati.
1.1. In via preliminare, con riguardo alle condizioni che legittimano il sequestro cautelare previsto dall'art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il collegio riafferma che ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose "pertinenti al reato", finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l'esistenza di un "collegamento strutturale" fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la "pertinenza" richiesta dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016, Plaka, Rv. 266454 - 01; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Lo Modou Bineta, Rv. 276660).
1.2. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale legittimamente rilevava che il pubblico ministero, nel suo atto di appello, aveva puntualmente censurato le valutazioni del giudice per le indagini preliminari in ordine alla insussistenza del pericolo cautelare (pagg. 36 e 37 dell'ordinanza impugnata).
Il pubblico ministero aveva, infatti, rilevato che la libera disponibilità dei beni di cui si chiedeva il vincolo - anche tenuto conto delle intestazioni fittizie - rischiava di aggravare le conseguenze dei reati in contestazione e di favorire la consumazione di reati di analoga natura. A conforto, nell'atto di appello si allegava che i cantieri edili erano, ancora aperti ed attivi e che soltanto l'azione dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale per le misure di prevenzione era riuscita ad arginare la situazione di allarmante illegalità creata dagli indagati con grave pericolo anche per le finanze pubbliche (pag. 36 dell'ordinanza impugnata).
Tale apparato argomentativo, diretto ad evidenziare la sussistenza delle esigenze cautelari è stato legittimamente ritenuto sufficiente a contestare in maniera "specifica" le l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva ritenuto la non sussistenza del "collegamento strumentale" tra le società delle quali si chiedeva il sequestro ed i reati per i quali si procede.
Ritenuta alla specificità dell'atto di impugnazione sul punto devoluto, il Tribunale legittimamente rilevava inoltre - in coerenza con le indicazioni ermeneutiche citate e condivise - che non era necessaria la dimostrazione del "collegamento strutturale" tra il bene vincolato ed il reato. E che ai fini del sequestro impeditivo era sufficiente dimostrare il durevole e costante utilizzo del bene a fini illeciti; veniva rilevato, altresì, che il fatto che le società fossero state attinte da vincolo di prevenzione non ostava all'applicazione del vincolo penale tenuto conto della differente natura e finalità dei sequestri.
L'ordinanza impugnata, sul punto non si presta pertanto ad alcuna censura.
2.1 residui motivi del ricorso proposto nell'interesse di B.B. sono infondati.
2.1. I primi quattro motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata dimostrazione del fumus dei reati posti alla base del vincolo, sono infondati.
In via preliminare si riafferma che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
Quanto alla identificazione del fumus il collegio condivide, inoltre, la giurisprudenza secondo cui il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01). E quella secondo cui il giudice, nel valutare il fumus commissi delieti, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01).
Si tratta di una giurisprudenza che puntualizza, senza contrastarlo, il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, Sentenza n. 7 del 23/02/2000, mariano, Rv. 215840 - 01).
2.2. Tanto premesso il collegio rileva che le frodi correlate all'abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. "superbonus" possono - in astratto -essere dirette sia nei confronti degli Istituti di credito, che dello Stato, con condotte concorrenti. E che le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla monetizzazione del credito, che nella proiezione cartolare di tale credito, ceduto alle banche. Il meccanismo truffaldino - che caratterizza la maggior parte delle azioni fraudolente connesse all'abuso delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34 del 2020 -richiede dunque la presentazione di fatture per operazioni di fatto inesistenti, ma idonee a generano un credito fiscale illegittimo, cedibile e monetizzabile.
Si è già affermato, sul punto, che integra il fumus del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell'agevolazione fiscale del ed. "superbonus 110%" mediante la sua cessione o lo "sconto in fattura" ex art. 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, effettui la fatturazione "in acconto" di spese relative a opere non ultimate o non certificate, posto che l'emissione di tali fatture mira a simulare l'esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione (Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, De Martino, Rv. 283767 - 01). E che i crediti di imposta ceduti ai sensi dell'art. 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d'imposta di "costi in realtà non sostenuti", al delitto previsto dall'art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti (Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054 - 01).
Si riafferma, inoltre, con specifico riguardo alla condotta di emissione di fatture inesistenti, che le spese per poter essere detratte con i vari bonus devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi e che il fatto che il beneficio fiscale sia condizionato all'effettiva esecuzione e completamento dei lavori dei lavori - da effettuare nel rispetto della normativa non elide la rilevanza penale della falsa fatturazione funzionale alla creazione del credito inesistente (Sez. 3, n. 42012 del 13/10/2022, par. 2.3.).
Nel caso in esame è vero, come dedotto, che mancano le querele degli istituti di credito che hanno monetizzato i crediti inesistenti e che, pertanto, i reati di truffa ai danni delle banche sono improcedibili (la truffa ai danni dello Stato non risulta - ad oggi -contestata); ma è altresì vero che è stato dimostrato, con motivazione persuasiva ed esaustiva, il fumus dei reati di falsa fatturazione, indebita compensazione, riciclaggio ed autoriciclaggio (pagg. 18-36 dell'ordinanza impugnata), il che legittima l'applicazione del vincolo cautelare contestato.
Nel caso di specie la sussistenza del fumus dei reati - ad oggi - contestati è stata verificata sulla base degli standard dimostrativi tipici dell'incidente cautelare reale, sicché il provvedimento impugnato non si presta, sul punto, ad alcuna censura.
Non superano la soglia di ammissibilità, invece, le doglianze che contestano la motivazione, deducendo (senza allegazione degli elementi di prova travisati) che le società erano operative in quanto avevano dei dipendenti. Si tratta di contestazioni, non autosufficienti dirette a contestare non una violazione di legge, ma una parte - peraltro non decisiva - della motivazione, in contrasto con lo statuto delle impugnazioni che governa la materia delle misure cautelari reali.
2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parti private che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso in Roma l'11 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2024.