1. Il ricorso è fondato.
2. Dalla documentazione prodotta dal difensore e, segnatamente, dalle ricevute di consegna e accettazione degli atti (le impugnazioni erano state presentate prima senza il provvedimento impugnato, poi con il provvedimento e previo annullamento del precedente invio) si evince che il ricorrente aveva trasmesso via PEC l'atto di appello sia con estensione .pdf che con estensione .pdf.p7m.
Deve precisarsi al riguardo che un file pdf.p7m è notoriamente un file firmato digitalmente, che può essere un documento di testo, un foglio elettronico, un'immagine, una fattura elettronica o un qualunque altro tipo di documento informatico sul quale, tramite un procedimento elettronico, è stata apposta una firma digitale.
Come già ritenuto da questa Corte, può affermarsi, in via generale, che, ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m. (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Colancecchi, Rv. 285483 - 01; Sez. 6, n. 19273 del 20/04/2022, Sun Liazhou, Rv. 283160 -01).
Alla luce di quanto precede è evidente che, nel caso in esame, è errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, contenente, invece, una valida sottoscrizione, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
3. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi
gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc, pen.
Conclusione
Così deciso in Roma il 24 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria l'11 ottobre 2024.