Giu Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 07 ottobre 2024 N. 37080
Massima
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. In assenza di condotte oppositive o aggressive, il giudice non può superare le valutazioni scientifiche già acquisite solo facendo riferimento a regole di comune esperienza prive di alcun supporto tecnico.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 07 ottobre 2024 N. 37080

1. Il ricorso è fondato.

2. È fondato, in particolare, il rilievo secondo cui è viziata la motivazione con la quale la Corte di appello genovese ha disatteso le richieste difensive di rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante l'espletamento di un accertamento peritale giustificato dalle risultanze di altre due perizie disposte nei confronti dell'imputata in distinti procedimenti penali.

Invero, pur avendo espressamente citato i risultati di tali perizie, disposte in relazione a reati commessi il 1 giugno 2019 e 16 settembre 2018, i giudici di merito hanno ritenuto di non procedere ad analogo accertamento in ragione della mancanza di alcuna condotta oppositiva dell'imputata (contrariamente a quanto emerso con riguardo al primo dei fatti diversi per i quali la stessa è stata assolta ai sensi dell'art. 88 cod. pen.) ovvero di azioni aggressive poste in essere in danno di terzi (circostanza, invece, caratterizzante il secondo degli episodi citati).

In particolare, nel primo procedimento, l'imputata è stata giudicata affetta da "schizofrenia paranoide cronica con discontrollo degli impulsi in comorbilità con disturbo neurocognitivo derivato da pregresso abuso di stupefacenti".

Si tratta, all'evidenza, di valutazioni prive dì alcun supporto tecnico scientifico e, in quanto tali, inidonee a superare l'allegazione difensiva secondo cui, anche nel caso in esame, la condotta illecita dell'imputata sarebbe stata commessa in una condizione di incapacità di intendere e di volere e nel contesto di una condotta dell'imputata che "importunava i passanti".

D'altronde, in presenza di valutazioni scientifiche, sebbene compiute in altri procedimenti, la Corte di appello ha ritenuto di superarle richiamando regole di comune esperienza o, comunque, prive di alcun supporto tecnico.

È stato già, condivisibilmente, affermato che "ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell'imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell'imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all'atto)" (Sez. 6, n. 27747 del 15/09/2020, A., Rv. 279619).

Nel caso di specie, peraltro, uno dei reati per i quali l'imputata è stata già ritenuta incapace di intendere e di volere per il fatto commesso il 16 settembre 2018 è del tutto omogeneo a quello per il quale si procede nel presente procedimento.

Come segnalato anche dal Procuratore generale, la Corte genovese ha omesso di fare corretta applicazione del principio per cui "l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità, non essendo tale accertamento condizionato alla richiesta delle parti" (Sez. 6, n. 34570 del 19/06/2012, Lo Bartolo, Rv. 253435).

Peraltro, pur rimanendo l'accertamento della capacità dell'imputato confinato alle questioni di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, va comunque ricordato che esso si sottrae al sindacato di legittimità solo se esaurientemente motivato, "anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo" (Sez. 1, n. 11897 del 18/05/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170).

3. Da quanto esposto, discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova per altro giudizio sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati.

Il riferimento a condizioni di salute della ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'Ufficio e/o imposto dalla legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2024.