1. Il ricorso è fondato.
2. Non è superfluo premettere che il Collegio condivide l'orientamento, ormai affermatosi come maggioritario, secondo cui "Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto e attuale l'interesse del pubblico ministero a impugnare l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, pur accogliendo la richiesta di applicazione della custodia in carcere, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, atteso che dal riconoscimento della predetta circostanza conseguono l'applicazione di termini più lunghi di durata della misura, l'operatività della presunzione di adeguatezza della misura custodiale, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed il radicarsi della competenza a svolgere l'attività di indagine in capo all'ufficio distrettuale" (Sez. 2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469).
3. Venendo alla dedotta violazione di legge, questa Corte ha più volte chiarito che l'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e a esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065).
Proprio in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, questa Corte ha affermato che "l'accertamento dell'idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio ex ante che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell'atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l'atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell'agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali" (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017,Cocuzza, Rv. 271062).
Infine, se per la configurabilità dell'aggravante è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele Salvatore, Rv. 284950), si è tuttavia precisato che la stessa può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa di riferimento, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv., 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007).
4. Ciò premesso, il Pubblico Ministero ricorrente a buona ragione lamenta che il Tribunale del riesame, nell'escludere la circostanza de qua, ha reso una motivazione assertiva e, comunque, contraria alle risultanze investigative e ha trascurato elementi indicati nella stessa ordinanza, in punto di ricostruzione dell'agguato omicidiario e della condotta estorsiva, con riferimento ai quali ha ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria, intesa come qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683), così rendendo la motivazione manifestamente illogica.
Il Tribunale - come segnalato dal Pubblico ministero ricorrente - ha, invero, trascurato di considerare che le richieste estorsive rivolte alla vittima erano state accompagnate, con ogni evidenza al fine di ingenerare nel destinatario il necessario metus, dall'affermazione di agire "a nome di quelli di Pomigliano" e che l'esecuzione era avvenuta in pieno giorno, con modalità eclatanti funzionali a determinare una condizione di omertà ovvero d'intimidazione, evocata traverso l'ostentazione della capacità criminale del gruppo.
Sotto tale profilo, vale la pena di richiamare l'ulteriore principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante non può ritenersi integrata sulla mera scorta della connotazione mafiosa dell'azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione e, ad esempio, dal mero carattere eclatante dell'azione, ma è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761; Sez. 1, Sentenza n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365).
5. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principi sin qui richiamati.
La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al punto concernente la
circostanza all'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. e
rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai
sensi dell'art. 309, co. 7, c. p. p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dsp. att. cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso, il 15 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2024.