Giu consumazione del delitto di truffa commesso mediante l'accredito su carta di pagamento ricaricabile
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 05 agosto 2024 N. 31832
Massima
Nel delitto di truffa commesso mediante l'accredito su carta di pagamento ricaricabile (ad esempio, "Postepay"), il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la persona offesa esegue l'operazione di versamento del denaro. Tale operazione è considerata irrevocabile e comporta l'immediata disponibilità della somma da parte dell'agente e la definitiva perdita del bene da parte della vittima, indipendentemente dall'impossibilità di prelievo per effetto di blocchi successivi dovuti a controlli antifrode.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 05 agosto 2024 N. 31832

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che nel corso del giudizio di primo grado, definito con sentenza del 18/5/2020, il querelante B.B. non è stato citato in qualità di teste, avendo le parti consentito all'acquisizione dell'istanza punitiva (sent. Trib. pag. 2): difettando il presupposto della rituale citazione e della mancata comparizione in assenza di giustificato motivo non risulta, dunque, applicabile l'art. 152, comma 3 n. 1, cod. pen. nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 150/22.

Infatti, secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, recepita dal legislatore della novella, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, P.g. in proc. Pastore, Rv. 267239 - 01; da ultimo con specifico riguardo all'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Rv. 285064 - 01; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321 - 01).

1.1 Quanto alla mancata costituzione di parte civile questa Corte ha in più occasioni chiarito che la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non rappresenta di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria (Sez. 5, n. 16412 del 21/02/2024, Rv. 286275 - 01; Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660-01; Sez. 5, n. 1452 del 28/11/1997, dep. 1998, Rv. 209798 - 01).

2.Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di truffa consumata in tentata.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente - che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito - sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Sono dunque le modalità del sistema di pagamento mediante postepay, caratterizzate da immediata irreversibilità dell'operazione per il disponente e dal contestuale arricchimento per il soggetto agente che connotano la fattispecie come consumata (in tal senso, Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526 - 01; Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 - 01).

Dei richiamati principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, ritenendo giuridicamente irrilevante l'impossibilità di prelievo, ad accredito avvenuto, in conseguenza del blocco del conto per effetto di controlli antifrode.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa che hanno determinato l'irricevibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma il 4 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2024.