1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2. Il precedente richiamato dal ricorrente all'ultima pagina dell'atto di impugnazione è espressamente reso in tema di udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza e recita: "Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice" (Sez. 1, n. 15868 del 27/04/2021, D'Angelo, cit.; nello stesso senso, ex plurimis, Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664: "Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata").
Si tratta, tuttavia, di principio espresso in un ambito peculiare e particolarmente delicato, quello cioè dell'udienza innanzi al Magistrato di sorveglianza, connotato dalla presenza di condannati in espiazione pena.
2.1. Quanto ai processi di cognizione, invece, è consolidato il principio secondo il quale "L'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria. (Fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al Covid-19)" (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964). Nello stesso senso, infatti, tra le altre:
Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667, secondo cui "La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore inoltrata in data anteriore alle disposizioni introdotte con l'art. 24, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176)")
Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, Faqdaoui, Rv. 276308, che ha affermato che "La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio";
e Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C, Rv. 270912, secondo cui "La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della mail da parte del predetto ufficio".
Si tratta di principio anche di recente ribadito, ad esempio, da Sez. 5, n. 38733 del 23/06/2023, Vzaj Fatbardha, non mass., nella cui motivazione (nn. 1.2, 1.3 e 1.4 del "considerato in diritto", pp. 2-4) si legge quanto segue:
"... l'istanza di rinvio è stata inoltrata a mezzo P.E.C.... nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato il principio di diritto - ai quale il Collegio ritiene di dare continuità - secondo il quale, nel processo penale, non è consentita alle parti private l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, né per depositare istanze (Sez. 5 n. 48911 del 01/10/2018, Rv. 274160; Sez. 5, 15 marzo 2018, n. 32013, non massimata; Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189). L'indirizzo trova il suo fondamento nell'interpretazione dell'art. 16 comma 4, D.L. n. 179 del 2012, conv. In L. n. 221 del 2012, a tenore del quale "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili 'alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria". La genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l'uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie.... Occorre, però, dare atto dei discordanti orientamenti giurisprudenziali a cui ha dato corso la questione della utilizzabilità, da parte dei privati, dello strumento della posta elettronica certificata nel processo penale, poiché alcune pronunce hanno escluso del tutto l'ammissibilità dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo PEC, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, in quanto attività non consentita ai difensori dal citato art. 16 (Sez. 2 n. 31314 del 16/05/2017, Rv. 270702; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015, Rv. 263189, entrambe con riferimento a una istanza di rinvio inoltrata a mezzo P.E.C.; Sez. 3 n. 7058 del 11/02/2014, Sez. 3 n. 7058 dell'11/02/2014, Rv. 258443 con riferimento a una istanza di rinvio per legittimo impedimento; Sez. 1 n. 18235 del 28/01/2015 con riferimento a una istanza di rimessione in termini); in altre decisioni, si è fatto, invece, riferimento all'indirizzo ermeneutico affermatosi già per la trasmissione, a mezzo fax (Sez. 2 n. 9030 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014 Rv. 258526; conf. Sez. 5 n. 7706 del 16/10/2014, Rv. 262835; Sez. 2 n. 24515 del 22/05/2015 Rv. 264361; Sez. 1 n. 1904 del 16/11/2017 dep. 17/01/2018, Rv.27204901), dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Secondo tale orientamento, l'inoltro, con lo strumento del fax, dell'istanza di rinvio, è considerato non irricevibile né inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l'istante si faccia carico dell'onere di accertarsi del regolare arrivo dell'atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato esteso, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, anche al caso dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento mediante lo strumento della posta elettronica, anch'esso strumento di comunicazione informale, al pari del fax (da ultimo: Sez. 6 n. 2951 del 25/09/2019 (dep. 2020) Rv. 278127; conf. Sez. 6 n. 35217 del 19/04/2017, Rv. 270912; Sez. 2 n. 47427 del 07/11/2014, Rv. 260963).... il Collegio intende ribadire l'orientamento da ultimo richiamato...".
2.2. Si ritiene di dover confermare l'orientamento rigoroso cui aderiscono le pronunzie richiamate, integrando il riferito ragionamento con la seguente riflessione.
La possibilità che la Parte privata possa fare affidamento sul buon esito del corretto invio di un'istanza tramite modalità telematiche, semplicemente verificando la ricezione della p.e.c. (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 2645 del 16/12/2022, dep. 2023, Lucaccini, non mass., in motivazione, sub nn. 5-6 del "considerato in diritto", pp. 3-5), senza cioè la necessità di una conferma della ricezione, conferma inevitabilmente affidata a modalità "artigianali" (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di mail che attesti la ricezione da parte della Cancelleria, come si legge nel richiamato precedente di Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi), è certamente un approdo ragionevole nel contesto della profonda modifica delle modalità di accesso alla giurisdizione ormai in fase avanzata. Appare, infatti, arduo continuare a sostenere, in un mondo in continua evoluzione tecnologica, che l'impiego della posta elettronica per memorie ed istanze al giudice sia una modalità "atipica", in contrapposizione al tradizionale deposito in Cancelleria.
Tuttavia, ad oggi, sia per la mancata riproduzione del meccanismo a suo tempo introdotto dall'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) sia in ragione della mancata adozione dei regolamenti menzionati nell'art. Ili-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31), tale approdo non risulta possibile.
3. Consegue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso il 4 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024.