Giu L'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 31 luglio 2024 N. 31412
Massima
L'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di sorveglianza; pertanto, l'impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute o per concomitante impegno professionale, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen., la cui disattesa determina la nullità dell'udienza.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 31 luglio 2024 N. 31412

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla celebrazione dell'udienza nonostante il difensore avesse fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento, richiesta in ordine alla quale il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi.

Il ricorso è fondato.

2.1. Come anche recentemente ribadito, nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191 - 01).

L'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., infatti, si applica anche nel procedimento di sorveglianza e, quindi, l'impedimento del difensore di fiducia per motivi di salute, ovvero dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce, purché documentato e tempestivamente comunicato, causa di rinvio dell'udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e questa, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163 - OlSez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 - 01; Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725 - 01).

2.2. Nel caso di specie, così come anche documentato dagli allegati al ricorso, risulta che il difensore, in data 24 novembre 2023, ha inviato a mezzo posta elettronica certificata un'articolata istanza di rinvio dell'udienza fissata per il successivo 13 dicembre 2023 per legittimo impedimento.

Dalla lettura della stessa istanza risulta che questa era debitamente documentata e che in questa era anche segnalata l'impossibilità di avvalersi di sostituti.

Dal verbale dell'udienza non risulta che il Tribunale abbia preso atto dell'istanza sulla quale, pertanto, ha omesso di pronunciarsi e l'udienza è stata conseguentemente celebrata in assenza del difensore.

Nel provvedimento impugnato la motivazione sul punto è inesistente.

2.4. In conformità dei principi in precedenza evidenziatila rilevata carenza di considerazione e, quindi, di motivazione in ordine alla fondatezza o meno dell'istanza di rinvio, determina la nullità del provvedimento impugnato che, in conseguenza, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Conclusione

Così deciso il 19 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2024.