Giu In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 19 luglio 2024 N. 29570
Massima
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, considerando anche le sentenze di proscioglimento, purché esse siano potenzialmente suscettibili di esecuzione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 19 luglio 2024 N. 29570

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. La norma dell'art. 665, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., dispone che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".

Nell'interpretare questa disposizione, ed in particolare l'espressione "il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo" in essa contenuto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i provvedimenti suscettibili di essere volutati nel giudizio di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., sono soltanto le sentenze di condanna nonché i proscioglimenti suscettibili di essere messi in esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 9547 del 15/01/2018, confl. comp. in proc. Antcnov, Rv. 272491: In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione").

La pronunzia Antonov muove dalla considerazione, comune a precedenti decisioni (Sez. 1, n. 48337 del 6/11/2014, P.G. in proc. C., Rv. 261203; Sez. 1, n. 2:688 del 08/05/2009, Confl. comp. in proc. Milanovic, Rv. 243812; Sez. 1, n. 374 del 14/1/1999, Confl. comp. in proc. Di Nisio, Rv. 212962), che l'art. 665 cod. proc pen, non fa riferimento soltanto alle sentenze di condanna, ma ad ogni provvedimento suscettibile di determinare l'apertura di un incidente d'esecuzione. La giurisprudenza di legittimità assegna, dunque, rilevanza, ai sensi di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., oltre che alle condanne, anche alle sentenze di proscioglimento, purché esse siano potenzialmente suscettibili di esecuzione.

È da escludere, invece, la rilevanza, ai fini della individuazione del giudice competente, dei proscioglimenti che solo in modo ipotetico e virtuale possono determinare l'apertura di un incidente di esecuzione (ai fini di eventuali pronunce ai sensi degli artt. 537, comma 4, 669, commi 7 e 8, 673, comma 2, o 675, commi 1 e 2, cod proc. pen.), e la cui considerazione, ai fini di cui all'art. 665, comma 4, ccd. proc. pen., si rivelerebbe eccedente rispetto allo scopo perseguito, costituito dall'unitaria determinazione della posizione esecutiva del medesimo soggetto, nonché foriera di gravi inconvenienti (Sez. 1, n. 51171 del 19/09/2023, Confl. ccmp. in proc. Cannale, n.m.).

Ciò posto in termini generali, va considerato che la giurisprudenza della Sezione si già pronunciata nel senso che la sentenza che prosciolga l'imputato per difetto di imputabilità, ma applichi nei suoi confronti una misura di sicurezza, sia rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente di cui all'art 665, comma 4, cod. proc. pen., nella sentenza Sez. 1, n. 47747 del 16/11/2022, Antcnov, n.m., che ha evidenziato che "trattasi di uno dei provvedimenti per i qual è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale proprio per la necessità di dare esecuzione agli effetti penali comunque derivanti dalla sentenza (ai sensi dell'art. 3 L, comma 1, lett. f, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza). Il fatto che ad eseguire la misura di sicurezza della libertà vigilata sia la magistratura di sorveglianza non elimina la necessità di seguire il criterio discretivo di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., come dimostra l'iniziativa in materia di esecuzione delle misure di sicurezza affidata al Pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 cod. proc. pen., sia pure per la trasmissione degli atti: ciò che interessa è il rilievo dell'ordinario criterio sotteso anche alia disciplina dell'art. 658 cod. proc. pen.".

La sentenza di proscioglimento del Tribunale di Santa Maria è, pertanto, senz'altro idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, perché essa contiene anche l'applicazione di una misura di sicurezza.

A differenza di questa, la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, invece, non contiene l'inflizione di alcuna misura di sicurezza. Questa tipologia di sentenze di proscioglimento per difetto di imputabilità dell'autore del reato, in cui non venga disposta la applicazione della misura di sicurezza, non apre alcuna procedura davanti al giudice dell'esecuzione, e neanche impone al pubblico ministero l'iniziativa di cui all'art. 658 cod. proc. pen., talché, in conformità ai principi generali, deve ritenersi che essa non sia idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione ex art 665, comma 4, ccd. proc. pen.

Deve, pertanto, essere affermato il principio di diritto, secondo cui, agli effetti di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., una sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità dell'autore del reato, in cui non venga disposta la applicazione della misura di sicurezza, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione.

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui dispone trasmettersi gli atti.

Conclusione

Così deciso in Roma il 13 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.