Giu il momento di cessazione della condotta Nel reato di costruzione abusiva
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 05 luglio 2024 N. 26537
Massima
Nel caso del reato di costruzione abusiva, la sua natura permanente si estende per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita; il momento di cessazione va individuato nella sospensione volontaria o imposta dei lavori, nell'ultimazione delle opere oppure nella sentenza di primo grado qualora i lavori proseguano dopo l'accertamento fino alla data del giudizio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 05 luglio 2024 N. 26537

Il ricorso è inammissibile.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non è configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

Ed invero, rispetto al tema devoluto alla loro attenzione, ossia l'individuazione della data di commissione dei reati contestati, i giudici cautelari, in modo pertinente, hanno richiamato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 43173 del 05/07/2017, Rv. 271336, Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Rv. 260498 e Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, Rv. 220351), secondo cui il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, e il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera, o nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio. Nel caso di specie, premesso che il sequestro è intervenuto il 31 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame ha escluso, all'esito di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, l'idoneità delle allegazioni difensive a dimostrare da sole la consumazione del reato in una data anteriore a quella del suo accertamento, posto che sia le aerofotogrammetrie che la relazione tecnica redatta dagli ausiliari tecnici del P.M. consentono di ritenere provata la parziale esecuzione delle opere, ma non anche la loro ultimazione, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, si ha solo con la conclusione dei lavori interni ed esterni di rifinitura dell'opera (cfr. Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Rv. 280575 - 02, Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, Rv. 274201 e Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Rv. 261153). In applicazione di tale premessa interpretativa, è stato altresì escluso che le visure catastali e le recensioni su "tripadvisor" potessero consentire la retrodatazione delle condotte illecite, essendosi osservato, quanto alle prime, che si tratta di atti idonei a documentare i dati del classamento delle opere, ma non anche la loro ultimazione. Analogamente, quanto alle recensioni dei clienti su "tripadvisor", è stato ragionevolmente spiegato nell'ordinanza impugnata che le stesse non permettono di comprendere la porzione dell'immobile in cui è avvenuto il soggiorno, dovendosi in ogni caso considerare che, in sé, l'utilizzo effettivo di un immobile, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze o dalla presenza di persone all'interno di esso, non consente di ritenere provata l'ultimazione delle opere, che, come detto, presuppone il completamento degli interventi di rifinitura.

3. In definitiva, fermo restando che i temi dedotti dalla difesa ben potranno essere ulteriormente approfonditi nel prosieguo del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, in cui non è mancato il confronto con le deduzioni difensive, non presenta profili di irrazionalità argomentativa, non potendosi sottacere che le censure difensive si muovono prevalentemente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità della motivazione, profilo questo che, come si è anticipato in premessa, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di A.A. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso il 21 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2024.