Giu regime transitorio delle nuove sanzioni sostitutive previste dal D.Lgs. n. 150 del 2022
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 03 luglio 2024 N. 25862
Massima
Le disposizioni transitorie relative all'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive previste dal D.Lgs. n. 150 del 2022 si applicano, ove più favorevoli, ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. Laddove il giudizio sia ancora pendente in primo grado al momento della entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli riguardanti le sanzioni sostitutive, è onere dell'imputato formulare istanza volta all'applicazione delle nuove sanzioni sostitutiva nel corso di tale grado di giudizio; se tale facoltà non viene esercitata tempestivamente, la stessa non può essere "recuperata" nel successivo grado di appello. Nel caso in cui l'imputato presenti per la prima volta una richiesta tesa ad essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena solo davanti alla Corte d'appello e non durante il primo grado di giudizio, tale richiesta può essere dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 03 luglio 2024 N. 25862

Il ricorso è infondato.

Osserva, infatti, il Collegio che con la presente impugnazione la difesa fiduciaria dell'imputato ha lamentato, deducendo il vizio di motivazione della sentenza censurata, il mancato accoglimento da parte della Corte di appello di Roma della istanza di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in suo favore.

Va premesso che, secondo quanto riportato dal ricorrente, la sua difesa, nel corso della udienza celebratasi di fronte alla Corte territoriale in data 8 giugno 2023 anzi per la precisione in esito alla discussione orale del processo, ha fatto, per la prima volta, istanza di applicazione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare e che siffatta richiesta era stata

dichiarata dalla detta Corte inammissibile in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa in data 19 gennaio 2023; secondo l'avviso della Corte territoriale, infatti, sarebbe stato possibile presentare la istanza di applicazione della misura sostitutiva per la prima volta di fronte alla Corte di appello solamente ove la sentenza di primo grado fosse stata pronunziata in data anteriore al 30 dicembre 2022, cioè in un momento precedente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, mentre per i giudizi conclusisi in primo grado dopo quella data la relativa richiesta doveva essere presentata di fronte al giudice di prima istanza, potendo formare oggetto del giudizio di gravame solo nel caso in cui una tale richiesta, tempestivamente formulata, fosse stata disattesa in primo grado, avendo una tale decisione costituito oggetto di un motivo di impugnazione della sentenza emessa in prima istanza.

Ha, peraltro, aggiunto la Corte di appello che neppure si dava il caso in cui l'applicazione della sanzione sostitutiva era conseguenza della rideterminazione della pena in sede di gravame, posto che anche la pena inflitta dal Gip avrebbe consentito l'applicazione delle stesse pene sostitutive applicabili a seguito della rideterminazione della pena conseguente alla sentenza del giudice del gravame.

Ritiene il ricorrente, nell'impugnare la decisione così argomentata, che una siffatta interpretazione debba essere coordinata con lei previsione contenuta nelle disposizioni transitorie relative alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 secondo le quali le nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, sarebbero applicabili ai giudizi di appello in corso al momento della entrata in vigore del citato provvedimento legislativo, senza che ciò debba essere stato legittimato dalla preventiva formulazione di uno specifico motivo di gravame al riguardo, potendo la relativa richiesta essere fatta in una qualunque fase del giudizio.

Così come formulato il ricorso per cassazione presentato dalla difesa del prevenuto è infondato.

Deve, infatti, rilevarsi che, nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, effettivamente l'art. 95 del D.Lgs. n. 150 del 2000, in materia di sanzioni sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, il cui contenuto è stato oggetto di modifica per effetto della entrata in vigore, appunto, del D.Lgs. n. 150 del 2022, si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata fase del giudizio nella quale la richiesta in questione debba essere necessariamente veicolata.

Tanto considerato si osserva, ancora che a tale data, cioè al 30 dicembre 2022, il procedimento de quo, definito con sentenza del Gup del Tribunale di Tivoli del 19 gennaio 2023, era pendente di fronte al giudice di primo grado.

Deve, a questo punto, rilevarsi che la citata disposizione transitoria deve essere pianamente intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizione sopravvenute si applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che, laddove, come nel caso che interessa, il giudizio fosse sitato tuttora pendente in primo grado al momento della entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli sarebbe stato indefettibile onere dell'imputato, in ogni fase di tale grado di giudizio, formulare istanza volta alla applicazione delle nuove sanzioni sostitutiva, ma, laddove tale facoltà non fosse stata tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nel successivo grado di appello (ove lo stesso non fosse già stato pendente al momento della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022), nel corso del quale l'eventuale richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempo formulata, era stata respinta.

Posto che, come detto, nella presente fattispecie, pur essendo ancora pendente di fronte al Tribunale il procedimento a carico del A.A. alla data di entrata in vigore della più favorevole disciplina avente ad oggetto le sanzioni sostitutive, questi non ha introdotto alcuna richiesta tesa ad essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena nella sede opportuna, avendo fatto una tale richiesta solo di fronte alla Corte di merito in occasione della formulazione della conclusioni, è immune vizi la decisione assunta dalla detta Corte territoriale con la sentenza impugnata e con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta in questione.

Il presente ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2024.