Giu L'istituto della continuazione è astrattamente compatibile con il dolo eventuale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 26 giugno 2024 N. 25251
Massima
L'istituto della continuazione è astrattamente compatibile con il dolo eventuale, potendo i vari reati essere programmati senza uno specifico atto volitivo ma, semplicemente, accettando di commetterli qualora se ne presenti l'eventualità; può però ben difficilmente risultare compatibile con il dolo d'impeto.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 26 giugno 2024 N. 25251

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. Costituisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudice dell'esecuzione "è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza" (Sez. 1, n. 16039 dei 02/02/2016, Rv. 266624), ma il suo potere incontra il limite del rispetto del giudicato stesso, ad esempio quanto alla qualificazione giuridica del fatto (vedi Sez. 1, n. 359 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 285784) o alla individuazione del tempus commissi delieti (vedi Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Rv. 238380).

Nel caso di specie, perciò, correttamente il giudice dell'esecuzione ha preso atto della motivazione della sentenza di merito, secondo cui l'omicidio è stato commesso senza premeditazione e a seguito di una determinazione immediata ed estemporanea, con l'elemento soggettivo del "dolo d'impeto". La conseguente motivazione, circa l'incompatibilità di una programmazione unitaria di tale delitto con i reati commessi antecedentemente, sia pure di natura omogenea e compiuti in danno della medesima vittima, è fondata, quindi, su un accertamento oggettivo e imprescindibile, e risulta priva dei vizi dedotti con il primo motivo di ricorso.

2.1. Il dolo d'impeto designa "un dato meramente cronologico consistente nella repentina esecuzione di un proposito criminoso improvvisamente insorto" (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267628): esso è caratterizzato, quindi, dall'insorgenza improvvisa della volontà di commettere quel certo reato, mentre l'istituto della continuazione richiede la programmazione unitaria dei vari delitti, almeno nelle loro linee essenziali, sin dalla consumazione del primo di essi. Logicamente, perciò, questa Corte ha ritenuto, in varie statuizioni, che "Il dolo d'impeto o l'occasionalità di una delle condotte sono incompatibili con il riconoscimento della continuazione con altri episodi delittuosi" (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256308) e che "Il dolo d'impeto ... è incompatibile con la continuazione, perché esclude la volizione preventiva e preordinata dell'insieme dei reati" (Sez. 1, n. 23810 del 30/03/2010, Rv. 247681). Vi sono pronunce molto risalenti, secondo le quali "Il reato d'impeto o, comunque, il reato la cui determinazione sia insorta mentre si vanno commettendo altri reati tutti sorretti dalla medesima spinta verso un unico fine, può essere ricondotto nell'alveo di un reato continuato, pur non facendo parte del piano criminoso preventivamente deliberato, quando la sua commissione sia voluta perché rientra nell'iter originariamente prefissato, seppure genericamente, per il conseguimento di un determinato fine, comune a tutte le violazioni" (Sez. 1, n. 1689 del 22/11/1982, dep. 1983, Rv. 157593), ma anche in tale ipotesi si è precisato che la continuazione può essere applicata anche comprendendo i reati riconducibili a circostanze prevedibili che l'autore ha preso in considerazione, accettandone l'eventualità, "ma non i reati d'impeto in senso proprio, che sono quelli caratterizzati dalla repentinità della decisione e dalla sua immediata esecuzione" (Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989, dep. 1990, Rv. 183563). Pertanto, l'istituto della continuazione è astrattamente compatibile con il dolo eventuale, potendo i vari reati essere programmati senza uno specifico atto volitivo ma, semplicemente, accettando di commetterli qualora se ne presenti l'eventualità; può però ben difficilmente risultare compatibile con il dolo d'impeto.

2.2. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza di condanna per l'omicidio, questo si è verificato occasionalmente, nel corso di una lite scoppiata tra il ricorrente, che era stato allontanato dall'abitazione della moglie, con conseguente cessazione della convivenza durante la quale erano stati commessi i delitti precedenti, e la donna, recatasi da lui per ritirare un assegno. Non sono emersi, pertanto, elementi da cui dedurre che il ricorrente si era prospettato, sin dall'inizio delle sue condotte maltrattanti e lesive, la prevedibilità di uccidere la moglie, accettandone l'eventualità, stante anche la diversa situazione familiare in cui erano maturati i precedenti comportamenti violenti. E', peraltro, onere del condannato che chieda il riconoscimento della continuazione indicare gli elementi sintomatici della sussistenza di una programmazione unitaria di tutti i reati (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, Rv. 284970), mentre il ricorrente non ha esposto alcun elemento a sostegno della ipotizzata "progressione criminosa" o di una preventiva prospettazione ed accettazione, sin dal primo delitto di maltrattamenti, della eventualità di un omicidio.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è logica, non contraddittoria e conforme ai principi giurisprudenziali sopra citati.

3. Risulta, perciò, infondato anche il secondo motivo di ricorso, in cui il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione ha confuso il dolo che sorregge il singolo reato con il dolo che sorregge l'istituto della continuazione, consistendo quest'ultimo nella programmazione anche solo generica di una pluralità di reati, compatibile con il dolo eventuale. Si sono già richiamate le pronunce che affermano la compatibilità della continuazione con i delitti sorretti dal dolo eventuale, quando la programmazione di più reati preveda l'eventualità della necessità di commetterne altri, funzionali all'attuazione del programma criminoso, e vi sia l'accettazione del rischio di una loro commissione. Nel caso di specie, però, il giudice della cognizione non ha ritenuto sussistente una simile situazione e, riconducendo la genesi dell'omicidio ad un gesto occasionale, dettato da una situazione contingente ed attuato d'impeto, ha di fatto escluso che esso fosse sorretto dal dolo eventuale. La verifica della compatibilità tra tale forma di dolo e l'istituto della continuazione è, pertanto, argomento estraneo all'oggetto della presente decisione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso il 08 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2024.