Giu la verifica della regolare condotta del condannato e della sua partecipazione all'opera di rieducazione ai fini dell'applicazione della liberazione anticipata
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 07 giugno 2024 N. 23002
Massima
In tema di liberazione anticipata, il giudice specializzato deve esercitare un potere discrezionale nella verifica della regolare condotta del condannato e della sua partecipazione all'opera di rieducazione, valutando ciascun semestre in modo frazionato e tenendo conto della disponibilità concretamente mostrata dal condannato nel periodo considerato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 07 giugno 2024 N. 23002

1. E' fondata e assorbente la prima censura contenuta nell'unico motivo ricorso.

2. Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso e, segnatamente, il provvedimento impugnato - costituita da un verbale prestampato - come lamentato dal ricorrente non contiene alcun riferimento alle ragioni, processuali ovvero di merito, a fronte delle quali il reclamo è stato dichiarato inammissibile.

Circostanza che già di per sé impone l'annullamento del provvedimento.

A ciò s'aggiunga l'ulteriore osservazione che la materia oggetto del provvedimento, ossia la liberazione anticipata, non tollera alcun automatismo.

Com'è noto, il Giudice specializzato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in punto di verifica che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione, deve avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406).

È stato dunque affermato che "In tema di liberazione anticipata, si configura un'ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché il provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l'individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento di rigetto fondato sul mero rilievo che dagli atti non emergeva alcun elemento di segno positivo dal quale inferire la meritevolezza del beneficio)" (sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019, Carbone, Rv. 272221).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha violato l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e il relativo vizio di carenza ovvero apparenza della motivazione è qui ravvisabile poiché il provvedimento è completamente privo dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel dichiara il non luogo a provvedere. Ciò che impedisce al Collegio di esercitare il proprio sindacato di legittimità.

3. Per le ragioni indicate il provvedimento dev'essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Conclusione

Così deciso, il 20 dicembre 2023

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2024