Giu La revoca della costituzione di parte civile, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso stesso
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 06 giugno 2024 N. 22920
Massima
La revoca della costituzione di parte civile, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso stesso per la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile in sede penale.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 06 giugno 2024 N. 22920

Il ricorso è inammissibile per la intervenuta revoca della costituzione della parte civile.

2. Va preliminarmente ribadito il principio, già affermato in tema di disciplina emergenziale Covid-19, secondo cui la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (in motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbero leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilit.i3 di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte). (Sez. 6, n. 22.248 del 18/05/2021, Rv. 281520).

Nel caso in esame, risulta che solo le parti private hanno rinunciato alla trattazione orale del procedimento, ragion per cui si è proceduto in udienza pubblica.

3. Quanto all'atto di revoca della costituzione di parte civile, va rilevato che è stata depositata in atti la procura speciale rilasciata il 16 novembre 2023, con atto pubblico notarile, dall'Ambasciatore di Nigeria in carica in Italia all'avv. Lucio Lucia al fine di provvedere alla revoca della costituzione della parte civile nei confronti di tutte le parti processuali (persone fisiche e giuridiche) del procedimento pendente presso la Corte di cassazione R.G. n. 23920/23.

Pertanto, trattandosi di atto compiuto in Italia (presso lo studio del notaio), secondo le forme previste dal nostro ordinamento, non sono pertinenti i rilievi sollevati in sede di discussione dalla difesa di B.B., che riguardano il diverso tema della legalizzazione o del ricorso ad altre formalità (le cosiddette "apostille") previste per validità in Italia di "atti rilasciati da autorità straniere".

La procura speciale inoltre è stata rilasciata in Italia dall'ambasciatore dello Stato della Nigeria ovvero da autorità che, secondo pacifica giurisprudenza, ha la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove è accreditato, non esaurendosi la sua attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato; con la conseguenza che l'ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questa sia parte ancorché relativi a rapporti privatistici, come quello in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica (tra tante, Sez. civ. 3, n. 2041 del 29/01/2010, Rv. 611266; Sez. 1 civ., n. 12951 del 05/12/1992, Rv. 479916).

Stante pertanto la regolarità della revoca della costituzione di parte civile presentata dal procuratore speciale, nonché difensore avv. Lucia, va rammentato che tale atto comporta l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo, ex art. 82, comma 3 cod. proc. pen., al giudice penale di decidere ulteriormente sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (Sez. 5, n. 38741 del 10/07/2019, Rv. 276649).

Ne consegue quindi che la revoca della costituzione di parte civile, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso stesso per la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile in sede penale.

Non essendoci statuizioni civili da eliminare, non può essere accolta la richiesta formulata dalla parte civile di annullamento della sentenza impugnata.

Né la revoca della costituzione di parte civile può comportare l'annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali, dovute all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 592, comma 4 cod. proc. pen. Il capo della decisione che condanna alle spese del processo anticipate dallo Stato non riguarda infatti l'azione civile, né la responsabilità civile dell'imputato, ma solo la diversa responsabilità della parte privata per le spese del processo conseguenti all'esercizio del potere di impugnazione (così Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano).

4. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerata la causa della inammissibilità, il Collegio ritiene che non vi sia ragione per disporre la condanna alla sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per la rinuncia alla costituzione della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Così deciso il 7 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2024.