Giu reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: QUANDO è APPLICABILE La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 05 giugno 2024 N. 22806
Massima
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare solo a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità; in caso contrario, se l'inadempimento si è protratto nel tempo con reiterate omissioni, la causa di non punibilità non potrà trovare applicazione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 05 giugno 2024 N. 22806

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.A.impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, ferma la responsabilità del predetto in relazione al reato di cui all'art 570-bis cod. pen (per non avere versato quanto stabilito dal Tribunale di Vercelli per il mantenimento della figlia minore, dal maggio 2019 e in permanenza)riconosciuta dalla decisione appellata in esito a giudizio abbreviato, ha ridotto il trattamento irrogato dal Tribunale di Vercelli in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse in primo grado.

2. Si evidenzia, nel ricorso, con il primo motivo, che i giudici del merito, al fine di valutare la addotta impossibilità oggettiva del ricorrente di adempiere al versamento del dovuto, avrebbero valorizzato documenti (quelli allegati alla istanza di riconoscimento del gratuito patrocinio, attestanti lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'imputato in alcuni mesi del 2019), non utilizzabili ai fini della decisione, perché estranei al perimetro degli atti apprezzabili ex art 442, comma 1 -bis cod. proc. pen.

3.Con il secondo motivo si lamenta difetto integrale di motivazione con riguardo alla richiesta, formalizzata con l'appello, diretta alla applicabilità, nel caso di specie, della causa di non punibilità prevista dall'art 131-bis cod. pen.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La valutazione operata dai giudici del merito nell'escludere natura oggettiva alla impossibilità di adempiere prospettata dalla difesa, risulta fondata su documenti attestanti dati reddituali - mai smentiti in punto di fatto dalla difesa né contrastati sul relativo versante inferenziale apprezzato nel disattendere la sollecitazione difensiva- comunque acquisiti, quale che ne sia la ragione, al patrimonio valutativo del decidente in forza di una allegazione operata dallo stesso imputato, cosi da risultare neutralizzata, a monte, le lesione delle prerogative difensive rivendicata con il ricorso.

3. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.

Va, infatti, ribadito che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 -bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. Laddove, di contro, la condotta illecita si sia protratta nel tempo sostanziandosi in reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione, la causa di non punibilità in questione non potrà trovare applicazione (Sez. 6, n. 11780 del 21/01/2020; Rv. 278722; Sez. 6 n. 5774 del 28/01/2020 Rv. 278213).

Nel caso, l'inadempimento contestato all'imputato si è protratto ininterrottamente per circa tre anni, cosi da rendere la situazione a giudizio inconciliabile, per quanto sopra rassegnato, con la rivendicata applicabilità dell'art 131-bis cod. pen.

Da qui l'indifferenza del silenzio mostrato sul punto dalla sentenza gravata a fronte del motivo di appello prospettato sul tema, attesa la manifesta inconferenza della relativa pretesa in punto di diritto.

4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 cod. proc. pen, definite nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2024.