Giu La responsabilità del contribuente per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 31 maggio 2024 N. 21659
Massima
La responsabilità del contribuente per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA può essere configurata anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA prevista dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, in quanto si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 31 maggio 2024 N. 21659

Il ricorso, compendiandosi in censure generiche ovvero fattuali e comunque volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie su cui la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità, non consentita in sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile.

Gli elementi in forza dei quali la sentenza impugnata ha ritenuto -incontestato essendo l'elemento materiale del reato - la sussistenza del dolo specifico, costituiti dalla sistematica omissione da parte dell'imputato all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, non vengono in realtà intaccati dalle doglianze articolate dalla difesa che artatamente indulge sulla regolare tenuta della contabilità da parte della società Agrolip Sarda affermata dalla sentenza impugnata. Al contrario, la stigmatizzazione del comportamento negativo è chiaramente riferito dai giudici distrettuali alla persona del A.A. che aveva concentrato su di sé una pluralità di cariche in più compagini societarie stante il ruolo di legale rappresentante da costui in quegli anni ricoperto anche nella s.r.l, Agricarni e nella Srl Valle dei Lecci, incorse nella mancata presentazione delle dichiarazioni IVA riferite alle annualità antecedenti, ancorché i relativi reati siano stati o dichiarati estinti per intervenuta prescrizione o ritenuti insussistenti per l'impossibilità di accertare il superamento della soglia di punibilità e, addirittura a monte, resesi inadempienti alla stessa tenuta della contabilità, malgrado l'ingente fatturato accertato nel corso della verifica fiscale.

Né vale ad inficiare la tenuta del ragionamento deduttivo compiuto dalla Corte insulare la circostanza, che seppur eccepita nel giudizio di secondo grado in sede di discussione finale non ha costituito oggetto di dimostrazione, e che pertanto deve ritenersi di natura soltanto fattuale, relativa alla comunicazione regolarmente inoltrata dal prevenuto all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 8 bis d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (cui verosimilmente allude la difesa quantunque abbia indicato l'art. 8 del medesimo decreto). Peraltro, quand'anche fosse stata effettivamente effettuata, non può non rilevarsi come la suddetta comunicazione assolva alla ben differente finalità dì fornire all'amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. Che il suddetto adempimento, finalizzato alla redazione del bilancio comunitario, si ponga su un piano ontologicamente diverso da quello fiscale cui risponde il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 si evince, del resto, dal chiaro tenore testuale del citato art. 8 bis che, nel prevedere l'obbligo a carico del contribuente dì presentare la suddetta comunicazione entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell'imposta, fa salvi gli effetti sanzionatori, tra cui evidentemente quelli penali, comminati per l'omessa dichiarazione.

Deve perciò ribadirsi, come già affermato da questa Corte, che è comunque configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché si tratta dì adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità (Sez. 3, Sentenza n. 7135 del 17/12/2020, Raso, Rv. 281323).

Resta, infine, relegata al piano marcatamente fattuale ed insuscettibile, perciò, di scrutinio nella presente sede di legittimità circostanza che il prevenuto abbia incaricato specifici professionisti per la presentazione della suddetta dichiarazione, trattandosi di incarico di cui non è stata fornita nel giudizio di merito alcuna evidenza, fermo restando che, attesa la natura di reato omissivo proprio del delitto in contestazione, il soggetto obbligato alla dichiarazione annuale di imposta sui redditi o sul valore aggiunto, non sarebbe comunque esonerato dalla responsabilità conseguente al relativo inadempimento (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087).

Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Conclusione

Così deciso il 14 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2024.