1. Il ricorso è fondato.
1.1 Si deve ribadire che "ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto)" (Sez.2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02).
Come efficacemente osservato nella motivazione della sentenza richiamata, "se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa"; nel caso in esame, il Tribunale si è limitato ad evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo, fornendo versioni contraddittorie sul punto, e la sproporzione rispetto ai redditi dell'indagato, ma non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto, individuato in maniera generica in "reati tributari"; peraltro, si deve osservare come il giudice delle indagini preliminari, individuando un reato presupposto "verosimilmente di natura tributaria", aveva anche rilevato che A.A. era socio e/o amministratore di diverse società (circostanza affermata anche nella richiesta del Pubblico ministero nella richiesta di convalida del sequestro e di emissione di sequestro preventivo), adombrando così la possibilità che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione che escluderebbe la sussistenza del reato dell'ipotizzato reato di riciclaggio alla luce della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis cod. pen. Considerato quindi che fin dall'origine del provvedimento non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa delle somme sequestrate, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro, ma che anzi è stata anche ipotizzata la commissione da parte dell'indagato del reato presupposto del riciclaggio, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo operato di urgenza dalla polizia giudiziaria e contestuale decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 23/12/2023, con ordine di restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida di sequestro e dispone la restituzione all'avente diritto quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2024.