Giu causalità della colpa e rilevanza salvifica del comportamento alternativo lecito
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 16 maggio 2024 N. 19358
Massima
In tema di causalità della colpa e di rilevanza salvifica del comportamento alternativo lecito, il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un'attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito, ovvero se il rispetto della regola cautelare sarebbe stato in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, l'evento dannoso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 16 maggio 2024 N. 19358

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto agli altri motivi concernenti il trattamento sanzionatorio; si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

I giudici di merito assumono sussistere la responsabilità del A.A. per avere questi arrestato il veicolo all'interno di corsia di emergenza lungo un'arteria a scorrimento veloce con caratteristiche autostradali (Omissis), ponendo a repentaglio la sicurezza della circolazione a detrimento degli utenti che si fossero posti a circolare all'interno di detta corsia riconoscendo al contempo profili di colpa generica (mancata manutenzione del veicolo o comunque omesso controllo del livello del carburante) e specifici, desunti dal combinato disposto degli artt. 153 comma 7, 162 comma 1 e 176 comma 8 C.d.S., relativi agli obblighi di segnalazione di veicoli fermi sulla banchina o nella corsia di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.

2. A prescindere dal contenuto del tutto assertivo della sentenza impugnata la quale, senza alcun supporto giustificativo, pone in dubbio che l'imputato abbia avuto la necessità effettiva di arrestare la marcia e assume che all'interno della galleria la visibilità non poteva essere ottimale (onde supportare la necessità dell'adozione del segnale mobile di pericolo), il giudice distrettuale omette del tutto di confrontarsi con i principi, più volti ribaditi da questo giudice di legittimità, anche con riferimento a ipotesi del tutto analoghe a quella per cui è ricorso, in tema di causalità della colpa e di rilevanza salvifica del comportamento alternativo lecito. Orbene, pure a volere riconoscere l'inosservanza della regola cautelare concernente l'obbligo a carico del conducente che ha arrestato il veicolo all'interno di corsia di emergenza di segnalare la presenza del veicolo con le quattro frecce intermittenti, risulta carente qualsiasi verifica sul fatto che il sinistro stradale ebbe come antecedente eziologico la mancata segnalazione del mezzo, sia per quanto attiene alla valenza impeditiva di tale presidio, eventualmente supportato dal triangolo mobile, sia in relazione alla effettiva concretizzazione del rischio che la regola cautelare, che si assume disattesa, era diretta a preservare.

2.1 Invero il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un'attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare, concernente l'adozione della regola cautelare imposta dalla disciplina normativa sarebbe stato in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, l'evento dannoso (sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, P.C. in proc. Montaguti, Rv. 266356; n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, Rv. 270823; n. 9705 del 15/12/2021, Pazzoni Brunello, Rv. 232855).

Invero la ricorrenza dì un profilo di rimproverabilità in capo all'agente, nella specie peraltro accertato con motivazione del tutto assertiva, non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa nei suoi confronti, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte dell'imputato - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (sez. 4, n. 5404 del 8/01/2015, PC in proc. Corso ed altri, RV. 262033; n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco e altro, RV. 273568; n. 21554 del 5/05/2021, Zoccarato, RV. 281334), risultando nella specie manifestamente illogico sostenere che gli obblighi imposti al conducente che arresta il proprio veicolo all'interno di una corsia di emergenza per ragioni di inefficienza del mezzo (art. 176 comma 5 C.d.S.), siano finalizzati ad agevolare la circolazione lungo la corsia di emergenza a indistinti utenti della sede stradale, piuttosto che a servizi di pubblico interesse.

3. Al contempo il giudice distrettuale ha omesso del tutto di considerare, una volta che sia definitivamente accertata la reale inosservanza di una generica o specifica regola di comportamento da parte dell'imputato e tenuto conto che la fermata all'interno della corsia di emergenza di un veicolo in panne è consentita e viene regolamentata da una specifica disposizione del codice della strada (art. 176 commi da 3 a 8 C.d.S.), la rilevanza causale della condotta di guida del motociclista sopraggiungente lungo la corsia di emergenza alla luce di tutte le peculiarità del caso concreto (ragioni dell'invasione della banchina laterale, spazi e tempi di avvistamento dell'automezzo fermo, direzione, velocità, eventuali manovre diversive o di salvataggio del motociclista) onde verificare se l'inosservanza della regola contestata al A.A. abbia in concreto svolto un ruolo sinergico nella produzione dell'evento, ovvero se la fermata del furgone all'interno della corsia riservata all'emergenza abbia rappresentato la mera occasione del sinistro mortale (in relazione a collisioni tra autoveicoli verificatesi all'interno di corsia di emergenza in presenza di veicolo fermo lungo la banchina, Sez. 4, n. 16995 del 29/03/2016 n.m.; n. 19170 del 13/03/2012, PG e PC in proc. Nielsen e altri, in motivazione).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata stante la necessità di una rinnovata verifica della causalità della colpa, che dovrà essere preceduta da un più puntuale accertamento degli specifici obblighi cautelari che l'imputato avrebbe dovuto osservare alla stregua delle disposizioni del codice della strada di cui al'art. 176 commi 7 e 8 C.d.S. e delle altre disposizioni da queste richiamate, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, cui rimette altresì la regolamentazione tra le parti delle spese da queste sostenute nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2024.