Giu La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 08 maggio 2024 N. 18021
Massima
La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità, per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 08 maggio 2024 N. 18021

1. La sig.ra A.A. ricorre per l'annullamento della sentenza del 30/06/2023 della Corte di appello di Salerno che, in riforma della sentenza del 15/07/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, impugnata dal Pubblico ministero e dalla parte civile, l'ha dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 54, 1161 Cod. Nav., e, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di due mesi di arresto, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, al risarcimento del danno in favore della parte civile (da liquidare in separata sede) e delle spese processuali da quest'ultima sostenute.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e il vizio di motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento alla omessa (o comunque errata) lettura della sentenza del TAR della Campania, Sez. dist. di Salerno, che ha espresso un giudizio di liceità dell'occupazione demaniale. Inoltre, prosegue, le opere furono completate al più tardi nel 2016, epoca dei provvedimenti del TAR.

1.2. Con il secondo motivo deduce la ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio.

1.3. Con il terzo motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto.

1.4. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto di aver ottenuto la concessione demaniale in sanatoria e ha invocato la applicazione della intervenuta causa di improcedibilità di cui all'art. 36 Cod. Nav.

2. La parte civile, sig. B.B., ha depositato memoria chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che sia rigettato.

3. Il Procuratore generale ha conclusa chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Osserva il Collegio:

4.1. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché la ricorrente è morta il 12 gennaio 2014;

4.2. vanno conseguentemente revocate le statuizioni civili di condanna;

4.3. la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la

necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. L'esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160-01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F., Rv. 251981-01; Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Leonardi, Rv. 243865-01; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Merotto, Rv. 232620-01; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, Paolillo, Rv. 227069-01, secondo cui la morte dell'imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell'interesse degli eredi dell'imputato a farle eliminare, sia l'interesse della parte civile a vederle riaffermate;

4.4. è stato condivisibilmente affermato (e deve essere qui ribadito) che deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporti la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. Ne deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell'imputato la possibilità di impugnare, in luogo del "de cuius", le suddette statuizioni, non potendo essi avvalersi del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen. (il quale riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trovare applicazione in loro favore l'art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo soltanto all'eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell'imputato, di far comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove iri tale sede venga rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato (Sez. 4, n. 58 del 08/11/2000, Pitruzzella, Rv. 219149-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata.

Revoca le statuizioni civili.

Conclusione

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2024.