Giu procedimento penale e la valutazione della tempestività della comunicazione della richiesta di rinvio
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 02 maggio 2024 N. 17505
Massima
In tema di procedimento penale, nessun rilievo, ai fini della valutazione della tempestività della comunicazione della richiesta di rinvio può assumere la circostanza che l'impedimento derivi da patologia invalidante già da tempo conosciuta dall'interessato, in quanto tale circostanza non comporta che la riacutizzazione della patologia sia prevedibile e strumentalizzata per finalità dilatorie.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 02 maggio 2024 N. 17505

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore all'udienza del 25 gennaio 2022 svoltasi innanzi al Tribunale di Mantova.

5. Il motivo è fondato.

3.1. Il Tribunale di Mantova e la Corte di appello di Brescia hanno ritenuto non tempestiva l'istanza di rinvio dell'udienza dibattimentale del 25 gennaio 2022 formulata dal difensore per motivi di salute e, comunque, non assoluto l'impedimento del difensore.

Questa valutazione è errata.

Dall'esame degli atti processuali (ammesso allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) risulta che la certificazione sanitaria è stata depositata all'udienza di martedì 25 gennaio 2022 e attesta il riacutizzarsi di una patologia oculistica con una prognosi di giorni sette.

Il legittimo impedimento è stato comunicato al giudice "prontamente", in quanto la visita medica, che ha accertato l'effettiva sussistenza della patologia che ha determinato l'impedimento per il difensore, si è tenuta venerdì 22 gennaio 2022.

L'art. 420-ter cod. proc. pen. non richiede, del resto, che la comunicazione avvenga "immediatamente", ma soltanto "prontamente", ovvero in un momento quanto più possibile prossimo al momento in cui si acquisisce definitiva conoscenza del proprio impedimento a comparire (Sez. 2, n. 36557 del 07/06/2022, Corno, Rv. 283851-01, in applicazione del principio, la Corte, precisato che non è necessario che la comunicazione sia immediata, ha ritenuto tempestiva l'istanza depositata dal difensore il giorno dopo l'effettuazione della visita medica attestante l'effettiva sussistenza dell'impedimento).

Nessun rilievo, ai fini della valutazione della tempestività della comunicazione della richiesta di rinvio può, inoltre, assumere la circostanza, evidenziata dalla Corte di appello, che l'impedimento derivi da "patologia invalidante già da tempo conosciuta dall'interessata", in quanto questa circostanza non comporta che la riacutizzazione di tale patologia fosse prevedibile e che sia stata strumentalizzata per finalità dilatorie.

3.2. La Corte di appello di Brescia, nel ritenere legittimo il rigetto da parte del Tribunale della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, ha, inoltre, rilevato che la patologia documentata non avrebbe esposto il legale ad un rischio grave per la propria salute e che la escussione di due testi non avrebbe comportato una lunga attività di lettura.

Questi rilievi, tuttavia, non si confrontano adeguatamente con la prescrizione medica dell'astensione da attività prolungata di lettura e del riposo e obliterano la certamente non ridotta attività di lettura necessaria per la preparazione di una udienza deputata all'escussione di ben cinque testi e la partecipazione all'escussione dibattimentali degli stessi.

Il difensore ha, peraltro, rilevato che la precedente udienza dibattimentale si era tenuta quasi un anno prima (in data 9 febbraio 2021) e che uno dei testi da escutere, il D.D., era l'autore di attività investigativa, composta da ampia documentazione scritta e fotografica.

Nel certificato medico depositato si precisa, peraltro, che il difensore era affetto da "riacutizzazione della miodesopsia in occhio sinistro da esiti di distacco posteriore del vitreo con calo visivo e deficit di concentrazione nella lettura e nella scrittura. Si prescrive astensione da attività scuotenti, da lettura e scrittura prolungate fino alla scomparsa della miodepsia presunta entro un mese. Si prescrive riposto per 7 giorni s.c.".

3.4. Nessun rilievo, al fine di escludere la fondatezza del motivo di ricorso, può, del resto, assumere la mancata designazione da parte del difensore impedito di un sostituito per la celebrazione dell'udienza dibattimentale e per l'assunzione delle testimonianze programmate per la stessa.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapocchiello, Rv. 267747 - 01, fattispecie in cui la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza motivandola esclusivamente sulla mancata designazione, da parte del difensore impedito, del sostituto processuale).

3.5. La Corte di appello di Brescia ha, dunque, illegittimamente negato che l'avvocato Loredana Ganzeria, impedita a partecipare all'udienza del 25 gennaio 2022, il rinvio dell'udienza dibattimentale.

4. La fondatezza del primo motivo di ricorso esime dall'esaminare gli ulteriori motivi proposti, in ragione della propria valenza preliminare.

Deve, infatti, essere annullata con rinvio, per violazione dei diritti difensivi tutelati a pena di nullità d'ordine generale, la sentenza che rigetti la richiesta di richiesta di rinvio del processo per un legittimo e documentato impedimento a comparire del difensore per ragioni di salute.

L'annullamento deve, tuttavia, essere disposto senza rinvio per nuovo giudizio, in quanto il termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi per il reato contestato al A.A., commesso in data 23 giugno 2015, è decorso in data 23 dicembre 2022.

Dalla motivazione della sentenza di primo grado, del resto, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata deve essere, altresì, annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla, altresì, la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2024.