Giu colpe concorrenti e quantificazione in concreto della pena
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 15 aprile 2024 N. 15407
Massima
Nella ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 15 aprile 2024 N. 15407

l.II primo motivo è infondato.

2. La Corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi logici, ha argomentatamente attribuito al ricorrente l'integrale responsabilità del sinistro. La sentenza impugnata richiama le conclusioni del consulente, secondo cui una ragionevole ricostruzione delle traiettorie consentiva di escludere che la vittima avesse effettuato una manovra repentina, non risultante da alcun dato tecnico o da altri elementi quali la presenza improvvisa di ostacoli, tali da far ipotizzare un improvviso " scarto" del ciclomotore verso sinistra. Anche la velocità mantenuta dalla vittima era stata stimata a circa 40 km orari, del tutto consona allo stato dei luoghi e ai limiti di velocità imposti. In tale contesto, prosegue la Corte, il ciclomotore è stato violentemente colpito dalla BMW condotta dall'imputato che proveniva da dietro , occupando il tratto iniziale della corsia di canalizzazione in prossimità di un incrocio, in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale che impongono di viaggiare sulla parte più vicina al margine destro della carreggiata. La ricostruzione del sinistro è stata quindi operata in modo esaustivo e lineare dai giudici di merito, che hanno concluso nel senso che l'imputato, avvistato il ciclomotore, avesse iniziato una manovra di sorpasso, occupando impropriamente la corsia di canalizzazione, mal valutando il progressivo spostamento del ciclomotore verso sinistra, al fine di immettersi sulla via Va. Inoltre la velocità della BMW, stimata in circa 80 km orari, non era consona alla limitata visibilità notturna e alla vicina presenza di un crocevia, e l'imputato, peraltro, era risultato in stato di ebbrezza alcolica. Ciò posto, la Corte territoriale, basandosi sui dati sopra riportati, ha considerato il ricorrente unico responsabile del sinistro, aggiungendo, in via meramente ipotetica, che anche se la vittima avesse eseguito una manovra repentina, comunque l'incidente non si sarebbe verificato se l'odierno ricorrente avesse correttamente viaggiato sulla propria corsia di pertinenza (escludendo, così, ogni rilevanza causale della adombrata " manovra repentina" della persona offesa nella verificazione del sinistro).Tanto premesso, le doglianze in ordine alla omessa valutazione del concorso di colpa ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto infondate, essendo stata, appunto, radicalmente esclusa ogni ipotesi di colpa concorrente. 3.In ogni caso, va rammentato che, nell'ipotesi di colpe concorrenti, al fine della quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di motivazione dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Leone, Rv. 271024 Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 - 01). Nel caso di specie, sia il primo giudice che la Corte territoriale hanno considerato che, anche ipotizzando una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell'imputato doveva essere considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione : 1) dell'alta velocità; 2) della occupazione non consentita della parte della carreggiata; 3) della guida in stato di ebbrezza alcolica. Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente motivata la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio inflitto, non distante dal minimo edittale.

4. E' altresì infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato(Sez. 4 - Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). La Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione conforme ai parametri giurisprudenziali sopra evidenziati, la presenza di un precedente penale di certa gravità, e le modalità della condotta, di elevata pericolosità per la circolazione stradale.

5. Si impone quindi il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Conclusione

Roma, 16 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2024.