1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che, come tale, risulta assorbente rispetto alle altre deduzioni difensive, di cui, quindi, si rende pleonastico l'esame. Va premesso che nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità di ordine generale relativa all'intervento del 'imputato, e come tale è deducibile dal difensore con il primo atto utile, come accaduto nel caso di specie. Nel caso in esame, il giudizio si è svolto in data 14.2.2023, allorquando risultava vigente, secondo questo collegio, il termine per comparire di cui all'art. 601 comma 3 ultima parte cod. proc. pen., introdotto con novella ex art. 34 comma 1 lett. g) n„ 3 del Dlgs. 10 ottobre 2022 n. 150 con decorrenza ex art. 99 bis dello stesso decreto, come modificato dall'art. 6 del D.L. 30 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2022 n. 199. Sul punto, questa Corte si è espressa in maniera non uniforme, atteso che, da una parte, si è stabilito che la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. peri., sopra citata, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto D.Lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199 (cfr. Sez. 3 - n. 5481 del 24/01/2024 Rv. 285945 - 01; Sez. 2 - n. 49644 del 02/11/2023 Rv. 285674 - 01), dall'altra, con altre decisioni, ha sostenuto, all'opposto, che la nuova disciplina sopra indicata è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, sostenendo, in motivazione, che sussisterebbe una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni (Sez. 5 - n. 5347 del 02/02/2024 Rv. 285912 - 01; Sez. 2 - n. 7990 del 31/01/2024 Rv. 286003 - 01). Questa Corte, ritiene di condividere il primo orientamento sopra sintetizzato, atteso che l'art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. "rito pandemico a trattazione scritta", estendendone l'applicazione sino al 30 giugno 2024, né appare condivisibile alcuna ricostruzione che prospetti il predetto nuovo termine come inerente al rito ordinario e non a quello cartolare d'appello ancora vigente, in mancanza di esplicite previsioni in tal senso e atteso che il predetto termine non appare incompatibile, nella sua applicazione, con le specifiche disposizioni inerenti lo svolgimento del rito cartolare citato.
Tanto premesso, si osserva che il predetto termine di giorni quaranta non risulta rispettato, e tale profilo appare assorbente rispetto a tutte le altre censure, comprese quelle inerenti le stesse modalità dell'avviso di udienza.
2. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
Conclusione
Così deciso il 10 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2024.