Giu sostanze stupefacenti: la valutazione del giudice di merito ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 09 aprile 2024 N. 14690
Massima
In materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa).

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 09 aprile 2024 N. 14690

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è infondato. In materia di stupefacenti "la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione" (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01). A tale principio si sono attenuti i Giudici di merito.

2.1. La Corte di appello ha infatti confermato la decisione del primo Giudice facendo riferimento agli elementi costituiti "dalle modalità di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante (105 euro) nella disponibilità dell'imputato, del luogo di stazionamento (presso un luogo frequentato da giovani), dell'assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore". Motivazione che - pur espungendo il riferimento al "luogo frequentato da giovani", circostanza esclusa dal Tribunale - nel complesso non appare manifestamente illogica e dunque è insindacabile in sede di legittimità.

3. Fondato è, invece, il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza di appello ha escluso di potere operare tale qualificazione del fatto contestato "in ragione del dato ponderale e della diversa tipologia di stupefacenti rinvenuti oltre che in ragione di condotta posta in essere nei pressi di una scuola". Quanto a quest'ultimo aspetto, va però rilevato che dalla sentenza di primo grado risulta trattarsi di una palestra ed è stata comunque esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. In riferimento al dato ponderale, il ricorrente evidenzia che si tratta di complessivi circa 34 grammi di stupefacenti "leggeri", per totali 137 s.d.m., rilevando inoltre che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato l'assenza di precedenti penali e le concrete modalità del fatto.

3.1. La motivazione della pronuncia di appello non ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823 - 01) secondo il quale "in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa)". Gli elementi suindicati avrebbero richiesto una adeguata motivazione che desse conto delle ragioni per le quali, nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato e il dato ponderale, oggettivamente basso e relativo a stupefacente di tipo "leggero", non vi siano i presupposti per ritenere l'ipotesi attenuata del comma 5.

4. Fondato è anche il motivo del ricorso con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In relazione a tale profilo - oggetto di specifica doglianza nell'atto di appello (pag. 5 s.) - la Corte territoriale non si è pronunciata, limitandosi a rilevare che "Alla luce delle modalità concrete dell'episodio e alla personalità del prevenuto, si ritiene ex art. 133 cp che la pena sia equa e proporzionata alla gravità del fatto".

4.1. E' vero che questa Corte ha ritenuto che "la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi" (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). Nel caso di specie, tuttavia, a fronte degli elementi indicati dall'appellante a sostegno della richiesta (la condotta collaborativa all'atto del controllo e il corretto comportamento processuale), la semplice affermazione della "equità e proporzione della pena" non risulta idonea a dar conto del corretto esercizio del potere valutativo attribuito in materia al Giudice di merito.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sui punti sopra indicati alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Conclusione

Così deciso il 1 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2024.