Giu misure cautelari. l'Art. 299, co. 4-ter, c.p.p. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile fumus
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 20 marzo 2024 N. 11586
Massima
La previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile fumus e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 20 marzo 2024 N. 11586

L'art. 299 comma 4-ter, cod. proc. pen., prevede che "In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4 bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito". L'art. 275 comma 4-bis, cod. proc. pen., cui il precedente art. 299 fa rinvio, espressamente prevede le ipotesi d'incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo (AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria accertate a norma dell'art. 286 bis, comma 2, altra malattia particolarmente grave).

Sul punto, si è più volte affermato, in maniera qui condivisa, che - in tema di misure coercitive - ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., ben potendo delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., senza la possibilità di valutazione di merito (sez. 5 n. 5281 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 262430; sez. 4 n. 16524 del 15/2/2013, Rv. 254846, in fattispecie in cui la S.c. ha censurato la decisione del tribunale del riesame secondo cui le condizioni di salute del detenuto, per l'assenza di un apprezzabile fumus non richiedevano l'automatico espletamento di una perizia).

Quindi, è corretto affermare che la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile fumus e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (sez. F., n. 34814 del 8/8/2023, R., Rv. 285093-01; sez. 2, n. 25248 del 14/5/2019, Ramondo, Rv. 276969-01; sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2016, Lula, Rv. 262160-01).

2. Fatta tale premessa generale, occorre, in questa sede, misurarsi obbligatoriamente con il tema devoluto dalla difesa, inerente alla operata valutazione dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute dello A.A. rispetto a quelle esistenti al momento del rigetto di altra, precedente istanza, a sostegno del quale si è allegata, quale elemento di novità, la circostanza che il prevenuto era stato sottoposto ad accertamenti e visite specialistiche in ambiente esterno rispetto a quello carcerario. Il giudice procedente ha rigettato l'istanza, ritenendo al contrario il difetto di elementi attestanti l'allegata incompatibilità, dopo avere richiesto apposita relazione alla Direzione sanitaria della Casa circondariale di R, ove il prevenuto è stato collocato in ragione delle sofferte patologie. Sulla scorta di quanto riferito da quella Direzione sanitaria, poi, ha ritenuto l'assenza di elementi fattuali che imponessero una rinnovata valutazione delle condizioni di salute onde verificarne la compatibilità con ambiente carcerario attrezzato.

Orbene, al netto delle considerazioni che attengono alla presunta simulazione delle patologie, ritenuta alla luce del video del 2019, considerazioni invero del tutto eccentriche, ai fini d'interesse, sol che si consideri l'attualizzazione delle valutazioni sanitarie operate dalla stessa Direzione sanitaria della Casa circondariale in epoca assai prossima alla decisione (2023), deve tuttavia osservarsi che la decisione è coerente con le risultanze, non emergendo elementi in forza dei quali è confermata l'asserita incompatibilità o la necessità di procedere a una rinnovata verifica. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto corretto l'incedere argomentativo della Corte d'appello, laddove quel giudice ha concluso nel senso che la Direzione sanitaria, lungi dall'attestare la impossibilità di una somministrazione di adeguate terapie in ambiente carcerario, si era limitata a stigmatizzare il fatto che la struttura non potrebbe garantire detti trattamenti, pur somministrati, a tempo indeterminato, così introducendo semmai un problema di ricollocazione del prevenuto, ma non di incompatibilità delle sue condizioni di salute con la permanenza in ambiente carcerario.

3. A fronte di tale motivazione, la difesa ha opposto in ricorso una violazione di legge che, tuttavia, non ha neppure sviluppato, essendosi limitata alla sua enunciazione, quanto al vizio motivazionale, avendo opposto un dissenso, basato su una diversa lettura della relazione medica della Direzione sanitaria della Casa circondariale, in ordine alla ritenuta assenza di elementi attestanti un mutamento delle condizioni di salute del prevenuto e la incompatibilità di esse con il regime carcerario.

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia della presente ordinanza al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2024.