1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri.
1.1. Secondo un recente orientamento di legittimità, espresso in una fattispecie concreta sovrapponibile alla presente, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., rimasto silente quanto al vizio sussistente. Deve, infatti, ritenersi che sia leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto anche dall'art. 6, par. terzo, lettera c), Convenzione EDU (Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023, Rv. 284936).
1.2. A tale ricostruzione interpretativa si contrappone in parte Sez. 5, n. 47562 del 27/10/2023, Rv. 285557, secondo cui, nel giudizio di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la nullità, derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della richiesta di trattazione orale del giudizio avanzata da una delle altre parti, può essere eccepita con il ricorso per cassazione a condizione che sia allegata specificamente la concreta ed effettiva menomazione che l'imputato abbia subito nell'esercizio del suo diritto di difesa per effetto della mancata comparizione in udienza del suo difensore. Non è sufficiente, ad esempio, il mero rilievo difensivo di non avere potuto conoscere l'esito del procedimento in udienza.
La pronuncia richiama espressamente il precedente rappresentato Sez. 2, n. 29349 del 15/03/2023 e se ne discosta ricordando come, in più occasioni, questa stessa Corte, a Sezioni Unite, si sia espressa nel senso che: "se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui, se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi" (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697; analogamente, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497, in tema di termini a difesa).
Nel caso allora in esame, effettivamente l'eccepito vulnus difensivo non si era tradotto in nessuna concreta lesione o menomazione del diritto di difesa della parte ricorrente, perché era stata accolta dalla Corte territoriale la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., come nel suo interesse presentata.
Inoltre - prosegue la sentenza - il difensore era stato, comunque, in grado di presentare tempestivamente ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'esito dell'udienza di appello.
1.3. In senso diverso, si è affermato che - nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica - la mancata comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, disposta a seguito di richiesta di discussione orale realizza una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, Rv. 285597; Sez. 1, ri. 35649 del 11/05/2023; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, Rv. 282897).
2. Dei tre esposti orientamenti, il primo deve essere ritenuto preferibile, perché più coerente con il principio generale espresso da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 (e più volte ribadito; ex plurimis, Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Rv. 279722), nel senso che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. L'obbligatorietà della presenza del difensore - tanto rilevante che in sua assenza viene nominato un difensore d'ufficio - rende il pregiudizio al diritto di difesa immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato; con la conseguenza che non può essere richiesta al difensore non avvisato e che non abbia partecipato all'udienza la specificazione di un ulteriore pregiudizio concreto. L'interpretazione qui condivisa sembra anche più coerente delle altre rispetto al dato letterale dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., il cui espresso riferimento all'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza non sembra lasciare spazio all'applicabilità del successivo art. 180, né ad una valutazione circa la sussistenza dell'interesse a far valere l'inosservanza della disposizione violata viveri. Infatti quest'ultimo è previsto dall'art. 182 come presupposto per il rilievo de'ie nullità previste dagli artt. 180 e 181, ma non anche di quelle previste dall'art. 179 cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie, dalla verifica degli atti trasmessi a questa Corte emerge - come lamentato dal ricorrente - che il processo ha avuto trattazione orale in grado di appello, su richiesta della parte civile, e che il d fensore di fiducia, sostituito in tale udienza da un difensore d'ufficio all'uopo nominato, non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte della cancelleria circa la celebrazione del processo in forma orale. Ne deriva la sussistenza della denunciata nullità processuale.
4. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo di doglianza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Conclusione
Così deciso il 15 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2024.