Giu La dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., deve essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 27 febbraio 2024 N. 8607
Massima
La dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., deve essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare. È vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater è espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalità delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater è identica, ovvero quella di evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 27 febbraio 2024 N. 8607

1. Il ricorso è inammissibile.

La questione sottoposta alla Corte di legittimità nell’unico motivo di ricorso attiene al nuovo onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell’impugnazione.

Nel caso in esame, l’elezione di domicilio è stata effettuata in corso di procedimento (in particolare, nel corso dell’ultima udienza del giudizio di primo grado). La Corte di appello ha ritenuto questa elezione di domicilio non idonea agli effetti del comma 1-ter citato, in quanto resa nel corso del procedimento, e non dopo l’emissione del provvedimento che si intende impugnare.

Il ricorso sostiene che questa lettura non è corretta, atteso che la disposizione del comma 1-ter non prevede che la dichiarazione o elezione di domicilio debba essere successiva al provvedimento da impugnare, a differenza di quanto dispone il comma 1-quater della stessa norma quando disciplina gli oneri di allegazione della impugnazione presentata per conto dell’imputato assente.

Il motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter della norma in esame debba essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare (Sez. 5, Sentenza n. 46831 del 26/09/2023, Iacuzio, n.m.).

E’ vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater è espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalità delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater è identica, ovvero quella di evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (v. Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, n. m., che, con riferimento alla previsione del comma 1-quater, evidenzia che “il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’assente “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione”).

Come evidenziato, infatti, anche nella pronuncia Iacuzio citata, soltanto l’obbligo di una nuova dichiarazione di volontà da parte dell’imputato garantisce la certezza che egli abbia piena consapevolezza che viene presentata una impugnazione per suo conto.

Per garantire unità al sistema processuale, pertanto, la norma dell’art. 581, comma 1-ter, deve essere letta in combinato con quella del successivo comma 1-quater, nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio, che è necessaria per proporre impugnazione, debba essere successiva alla pronuncia della decisione impugnata.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso il 13 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2024.