Giu reati alimentari: il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 09 febbraio 2024 N. 5672
Massima
In tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), della L. 30 aprile 1962, n. 283, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione. Dunque la fattispecie è integrata anche nel caso di mero congelamento non appropriato dei prodotti - come nel caso di congelamento in proprio o nel caso di ricongelamento - perché essa si incentra sul dato estrinseco del cattivo stato di conservazione degli stessi.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 09 febbraio 2024 N. 5672

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La prima censura del ricorrente è manifestamente infondata.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il deperimento della sostanza alimentare non è elemento costitutivo della fattispecie penale di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, perché tale disposizione punisce l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione come mercede ai propri dipendenti, o comunque la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari "in cattivo stato di conservazione". Oggetto della disciplina sanzionatoria è, dunque, la modalità di detenzione degli alimenti, sulla quale deve concentrarsi l'accertamento istruttorio, a prescindere dalla presenza di microbi, parassiti, sporcizia, stati di alterazione, che deve ritenersi irrilevante, in quanto presa in considerazione da altre disposizioni del richiamato art. 5 (in particolare, le lettere c e d). La richiamata lettera b) configura una fattispecie autonoma di reato (Sez. 3, n. 37858 del 04/04/2017, Rv. 271045), in quanto persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220717).

Dunque, il reato non può essere escluso sulla scorta della mancanza di accertamenti e analisi tecniche, a fronte della descrizione della situazione di conservazione direttamente apprezzata dagli accertatori - e non contestata dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione - secondo cui vi erano alimenti congelati in proprio, anche se destinati al consumo come freschi, oltre ad alimenti ricongelati in proprio dopo un decongelamento e mantenuti in vaschette aperte con brinatura e senza indicazioni.

Va ricordato, infatti, che, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, essendo lo stesso ravvisabile, in particolare, nel caso di evidente inosservanza delle cautele igieniche e delle tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 2690 del 06/12/2019, Rv. 278248; Sez. 6, n. 5076 del 23/01/2014, Rv. 259054). E si è in particolare precisato che configura il reato in questione la detenzione di alimenti surgelati in violazione del disposto dell'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana), nel caso in cui la preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelamento non siano state effettuate "senza indugio" e osservando le modalità normativamente previste (Sez. 3, n. 46960 del 25/06/2018, Rv. 274029; Sez. 3, n. 46860 del 16/10/2007, Rv. 238449).

Deve ribadirsi, in conclusione, che la fattispecie in contestazione è integrata anche nel caso di mero congelamento non appropriato dei prodotti - come nel caso di congelamento in proprio o nel caso di ricongelamento - perché essa si incentra sul dato estrinseco del cattivo stato di conservazione degli stessi.

Manifestamente infondata risulta, poi, la prospettazione difensiva nella parte in cui ritiene che il danno alla salute dei consumatori sia elemento costitutivo della fattispecie. Deve infatti ribadirsi che la configurabilità del reato prescinde dalla presenza di un deperimento degli alimenti, di microbi, parassiti, alterazioni, in quanto non esige un previo accertamento sulla commestibilità, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Sez. 3, n. 2649 del 16/12/2003, dep. 27/01/2004, Rv. 226874).

Del tutto generico è, infine, il rilievo riferito a un preteso rapporto di specialità fra l'illecito amministrativo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 193 del 2007 e l'illecito penale di cui all'art. 5, primo comma, lettera b), della legge n. 283 del 1962. Come ben evidenziato nella sentenza impugnata - dalla quale si desume, a fronte della genericità del ricorso sul punto, che l'illecito amministrativo riconosciuto nel caso di specie è quello dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 193 del 2007 - opera nel caso di specie la clausola di riserva prevista da tale ultima disposizione ("Salvo che il fatto costituisca reato"). In ogni caso, l'oggettività giuridica della fattispecie amministrativa è diversa da quella della fattispecie penale. Il richiamato art. 6, comma 5, punisce, infatti, il mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, che non necessariamente trasmoda in un cattivo stato di conservazione degli alimenti; mentre la disposizione penale si riferisce a fattispecie nelle quali la cattiva conservazione potrebbe non essere dovuta al mancato rispetto dei citati regolamenti CE. In altri termini, vi è fra le due disposizioni un rapporto di specialità reciproca, che non esclude la possibilità di una loro contemporanea applicazione.

1.2. Inammissibile è il secondo motivo di doglianza, riferito alle circostanze attenuanti generiche, alla particolare tenuità del fatto, alla non menzione.

Quanto ai primi due profili è sufficiente osservare come la motivazione della sentenza impugnata, a fronte di mere asserzioni difensive di segno contrario, sia pienamente logica e coerente, perché valorizza in senso negativo l'elevato grado di pericolo per il bene giuridico tutelato e l'assenza di comportamenti processuali positivamente valutabili, nonché di condotte riparatorie o risarcitorie. Quanto al beneficio della non menzione, lo stesso non risultava richiesto nel corso del giudizio di merito, come emerge dalla narrazione in fatto della sentenza, non impugnata sul punto. E deve ribadirsi che la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv. 270587; Sez. 4, n. 43125 del 29/10/2008, Rv. 241370).

2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso il 9 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2024.