Giu liberazione condizionale: la nozione di ravvedimento
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 08 febbraio 2024 N. 5522
Massima
In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 08 febbraio 2024 N. 5522

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Fondato è il primo motivo.

In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di liberazione condizionale, si limita a fare leva sulla commissione, durante la fruizione della detenzione domiciliare per motivi di salute, nel 2000, del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, quale elemento sintomatico di mancato ravvedimento, e, pur dando atto di una serie di elementi di segno positivo evidenziati dalla difesa, sulla base di tale remoto precedente penale ritiene necessaria un'ulteriore approfondita osservazione della condotta del reo, senza confrontarsi né con la relazione Uepe né con le altre emergenze dell'istruttoria svolta.

1.2. Fondato è anche il secondo motivo di impugnazione.

Va, preliminarmente, osservato che: - la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.); - quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato, e della possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili; - il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall'altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza; - di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.

Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: - ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413); - il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco Francesco, Rv. 276948); - la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà Gaetano Vincenzo, Rv. 274879); - il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).

Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza non fa corretta applicazione dei principi appena riportati e comunque incorre in vizi motivazionali.

Invero, si limita a rilevare che sulla base della relazione sanitaria aggiornata dell'ASP SR - Distretto di A del 27 dicembre 2022 le condizioni di salute dell'istante sono compatibili con il regime carcerario. E ciò, pur avendo dato atto in premessa che A.A. è sottoposto alla detenzione domiciliare per motivi di salute giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di F del 13/01/2022, e pur osservando alla fine del provvedimento "che, ove le condizioni di salute del reo al momento dei suo ingresso siano ritenute, dai sanitari dell'A.P., tali da rendere necessario l'immediato ricovero del predetto presso un Centro SAI dell'Amministrazione Penitenziaria...". E senza in alcun modo confrontarsi con il certificato medico prodotto in atti dalla difesa (neppure menzionato), che nel 19 agosto 2022, appena pochi mesi prima della relazione sanitaria citata, ha attestato un aggravamento delle patologie, un elevato rischio di complicanze e la necessità di delicati interventi chirurgici specialistici. Infine, senza effettuare l'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato.

2. Le carenze e/o contraddizioni motivazionali e l'errata interpretazione normativa evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio alla luce delle considerazioni sopra svolte.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 08 febbraio 2024.