Giu il "dies a quo" ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 11 gennaio 2024 N. 1298
Massima
Il provvedimento impugnato e immune dal vizio rappresentato in ricorso perché ha fatto buon governo delle norme asseritamente violate citando correttamente Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, Rv. 240145, secondo la quale "ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva" e Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759, secondo cui "il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca".

Casus Decisus
1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d'Appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, revocava parzialmente la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa nei confronti di A.A. - attuale ricorrente - dalla sezione distaccata di Galatina del 30.11.2009, irrevocabile il 12.09.2011, limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 640 cod. pen. in mesi 4 di reclusione ed euro 60 di multa; contestualmente la Corte territoriale revocava, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena e la non menzione, già concesse con la medesima sentenza in relazione alla pena residua, nonché la sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Lecce sezione distaccata di Galatina del 9.11.2011, irrevocabile l'11.11.2014, in relazione alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 300 di multa perché il A.A. aveva riportato una condanna a pena detentiva non sospesa per delitti commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle citate sentenze, avendo commesso fra il 5.2.2013 e il mese di marzo 2015 delitti dolosi in materia di detenzione e porto illecito di armi, partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro, per i quali subiva la condanna alla pena detentiva di anni 11, mesi 10 e giorni 6 di reclusione (sentenza del Gup del Tribunale di Lecce del 18.12.2018, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 7.12.2020, irrevocabile dal 3.9.2022). 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo. Con tale motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 172 cod. pen., e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina del 30 novembre 2009, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 2 maggio 2011, irrevocabile dal 12 settembre 2011, che non poteva essere oggetto di revoca nella parte in cui aveva concesso il beneficio della pena condizionalmente sospesa, essendo trascorsi dieci anni dal suo passaggio in giudicato, tenuto conto che il provvedimento di revoca era stato notificato dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Lecce, in data 13 ottobre 2022. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 11 gennaio 2024 N. 1298

1. Il motivo di ricorso risulta essere manifestamente infondato, pertanto, e meritevole di una pronuncia d'inammissibilità.

2. Questa Corte ha già da tempo affermato con Sez. 1, n. 46691 del 2012 che "il legislatore, con l'art. 172, comma settimo, ultima ipotesi, cod. peri, ha stabilito l'inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, così intendendo escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione di una condotta analoga a quella che ha determinato la condanna precedente, hanno mostrato di non essersi ravveduti e di non meritare, quindi, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena. Per accertare l'ostatività all'estinzione della pena per decorso del tempo secondo la norma ora citata, la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi a un reato commesso - come nel caso di specie - successivamente al suo inizio".

Il provvedimento impugnato e immune dal vizio rappresentato in ricorso perché ha fatto buon governo delle norme asseritamente violate citando correttamente Sez. 1, n. 14939 del 13/03/2008, Rv. 240145, secondo la quale "ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto cod. pen., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il "dies a quo" da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva" e Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759, secondo cui "il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca".

3. Orbene, avendo il A.A. riportato una condanna a pena detentiva non sospesa per delitti commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle citate sentenze, avendo commesso fra il 5.2.2013 e il mese di marzo 2015 delitti dolosi in materia di detenzione e porto illecito di armi, partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro, per i quali subiva la condanna alla pena detentiva di anni 11, mesi 10 e giorni 6 di reclusione (sentenza del Gup del Tribunale di Lecce del 18.12.2018, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Lecce del 7.12.2020, irrevocabile dal 3.9.2022), i benefici concessi con sentenza del Tribunale di Lecce, emessa dalla sezione distaccata di Galatina del 30.11.2009, irrevocabile il 12.09.2011, e con la sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina del 9.11.2011, irrevocabile l'11.11.2014, sono state legittimamente revocate rispetto ai reati commessi nel quinquennio successivo alle loro date di irrevocabilità (rispettivamente 12.09.2011 e 11.11.2014 in relazione ai successivi reati commessi fra il 5.2.2013 e il mese di marzo 2015).

Ciò considerato, il "dies a quo" da cui computare l'invocata prescrizione della pena ha decorrenza dall'ultima sentenza passata in giudicato in data 3.9.2022, che è stata la causa della revoca delle pene già condizionalmente sospese.

4. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma il 19 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria l'11 gennaio 2024.