Giu Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 08 gennaio 2024 N. 503
Massima
Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato.

Casus Decisus
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che, in accoglimento richiesta presentata, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dalla condannata A.A. per due sentenze (Corte d'appello di Roma del 2.7 maggio 2021, irrevocabile il 3 dicembre 2021 e Corte d'appello di Roma del 9 marzo 2022, irrevocabile il 10 gennaio 2023) emesse in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e 5 (sub 1) e 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 "oltre a vari reati satellite" (sub 2). La Corte d'appello di Roma, nell'accogliere la richiesta, a fronte delle condanne alle pene, rispettivamente, di anni 4, mesi 2, di reclusione ed Euro 20.000 di multa di anni 8 di reclusione (sub 2), ha ritenuto di rideterminare la pena complessiva in anni 11 e mesi 2 di reclusione. 2. La condannata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, sulla base di un unico motivo. Con tale motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge e l'omessa motivazione sull'individuazione del reato più grave e sugli aumenti di pena per i reati satellite, senza che sia stata applicata la già riconosciuta diminuente per il rito. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 08 gennaio 2024 N. 503

1. Il primo motivo di ricorso è fondato quindi, meritevole di accoglimento.

2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito, il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv. 244115-01), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. l, n. 32870 del 10/06/2013, Rv. 257000-01). Le Sezioni Unite (n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) hanno, poi, affermato che "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene) (Conf. Sez. V, n.7930 del 1995, Rv. 201549-01)".

Va, peraltro, ricordato che "il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838-01).

3. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza impugnata, non ha dato conto, con la necessaria e adeguata motivazione, degli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. seguiti nell'esercizio del suo potere discrezionale, sia con riferimento alla specifica individuazione della pena per il reato più grave" sia per quella relativa a ciascuno dei reati satellite, nonché ha ignorato la diminuente prevista per il rito abbreviato già prescelto dalla ricorrente.

4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

Conclusione

Così deciso il 17 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 2024.