La necessità della condotta obiettivamente sintomatica è stata richiamata, da ultimo, da Cass. Sez. I, 19 aprile 2023 (dep. 02/10/2023), n. 39836, n. m. secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso - diversamente da quella prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, che si correla alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria - postula una esternazione, ulteriore rispetto alla appartenenza del soggetto alla compagine mafiosa, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. Il primo motivo è inammissibile quanto alla ritenuta gravità indiziaria in quanto genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione dell'analisi dello stub in uno al complessivo dato indiziario, a partire da quello fondante il capo H), secondo il quale dopo le minacce da parte del ricorrente, il giorno prima della sparatoria era stata rubata la vettura utilizzata dagli sparatori per recarsi presso la caserma dei carabinieri ed esplodere otto colpi, da due armi diverse, contro la Volkswagen Golf del Maresciallo B.B..
In particolare, la consulenza aveva accertato che "le cinque particelle rinvenute sulle superfici cutanee di A.A. sono state studiate e classificate dal nostro laboratorio come derivanti da colpi di arma da fuoco (...) risultando trascurabile la possibilità che le stesse 5 particelle possano derivare da altra fonte" e il ricorrente asserisce che tale ultima affermazione non è presente nella relazione, senza fornirne prova.
3. Quanto alla aggravante mafiosa, il ricorso è fondato.
3.1. Contestata sub specie del metodo, mafioso, la ordinanza - dopo un generico riferimento allo stato di soggezione della vittima - ne desume la sussistenza dal fatto che "A.A. è noto al maresciallo B.B. e ai Carabinieri della stazione di Cetraro quale soggetto figlio di un noto esponente del clan C.C., attualmente detenuto in regime di carcere speciale, nonchè soprattutto, controllato in svariate occasioni in compagnia di soggetti intranei o gravitanti attorno alla medesima cosca" (v. pg.5).
3.2. Questa Corte ritiene che l'assunto non individua alcuna condotta di estrinsecazione del metodo mafioso, laddove è - invece - necessaria una condotta obiettivamente sintomatica o rivelatrice della organizzazione mafiosa di riferimento, risultando sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sè noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938). La necessità della condotta obiettivamente sintomatica è stata richiamata, da ultimo, da Cass. Sez. I, 19 aprile 2023 (dep. 02/10/2023), n. 39836, n. m. secondo cui l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso - diversamente da quella prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, che si correla alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria - postula una esternazione, ulteriore rispetto alla appartenenza del soggetto alla compagine mafiosa, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.
3.3. A tale principio, pertanto, dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio individuando la condotta di esternazione a fondamento della aggravante mafiosa contestata.
4. L'accoglimento del motivo assorbe quello successivo.
5. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 7.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2023