Giu La nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., si applica anche al ricorso per cassazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 05 dicembre 2023 N. 48473
Massima
La nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, attesa l'esigenza - desumibile anche dalla legge delega – di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" anche nel grado di legittimità, con conseguente onere di far dotare il difensore di specifico mandato ad impugnare per cassazione rilasciato dopo la pronuncia di appello.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 05 dicembre 2023 N. 48473

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A prescindere dalla fondatezza del motivo e, quindi, all'individuazione del regime intertemporale applicabile all'appello proposto nell'interesse dell'imputata, occorre rilevare la sicura applicabilità dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, al ricorso per cassazione, posto che l'ordinanza impugnata è stata pronunciata il 22 giugno 2023.

Come recentemente statuito da questa Corte, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, come introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, si applica anche al ricorso per cassazione, attesa l'esigenza - desumibile anche dalla legge delega - di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" anche nel grado di legittimità, con conseguente onere di far dotare il difensore di specifico mandato ad impugnare per cassazione rilasciato dopo la pronuncia di appello (Sez.6, n. 41309 del 20/9/2023).

In favore di tale soluzione, depone il fatto che la disposizione è formulata in termini generali per tutte le "impugnazioni" avanzate da imputati giudicati in assenza ed è collocata nell'ambito di una norma, a sua volta, destinata a disciplinare la "forma dell'impugnazione" in via generale (art. 581), nel cui contesto il legislatore delegato, ove ha ritenuto di dettare disposizioni specifiche per il solo appello (si veda il comma 1-bis), ha espressamente delimitato l'ambito della norma.

La soluzione che propende per l'applicabilità dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater al ricorso per cassazione, risulta conforme anche alla ratio cui si è ispirata la legge delega che, come emerge anche dai lavori preparatori, mirava ad riformare il giudizio di assenza con riferimento ai singoli gradi di impugnazione, per evitarne la celebrazione nell'inconsapevole assenza dell'imputato, imponendo non solo il mandato specifico ad impugnare, ma anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio.

Quanto detto consente di affermare che l'esigenza di assicurare ia celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" mantenga la sua concretezza anche per il grado di cassazione, con la conseguente applicabilità dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater, in tutti i casi in cui l'imputato è rimasto assente nelle fasi precedenti.

Nè può dubitarsi del fatto che l'imputato debba ritenersi assente nelle frasi pregresse del giudizio, posto che tale era in primo grado e, nel giudizio di appello, ha mantenuto tale qualifica, posto che l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile, quindi non si è dato ingresso alla fase del giudizio, nella quale l'imputato sarebbe potuto eventualmente comparire.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve ribadirsi il principio per cui anche nella proposizione del ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato assente, trova applicazione il disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1-quater.

Potrebbe obiettarsi che gli oneri aggiuntivi previsti dalla suddetta norma riguardano il caso in cui oggetto di impugnazione è una sentenza, mentre nella fattispecie in esame il ricorso ha ad oggetto l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità.

Si tratta di un dubbio che, invero, deve essere agevolmente fugato, posto che l'intero art. 581 c.p.p., nel disciplinare la proposizione delle impugnazioni, fa riferimento a tutti i provvedimenti suscettibili di appello o ricorso per cassazione, come si evince anche dal comma 1, lì dove si richiede l'indicazione del "provvedimento" impugnato. Quanto detto consente di ritenere che il successivo comma 1-quater, nel far riferimento al mandato ad impugnare rilasciato "dopo la pronuncia della sentenza" contiene una mera imprecisione formale, evidentemente richiamando la sola "sentenza", ma in concreto disciplinando l'impugnazione di qualsivoglia provvedimento ultimativo della fase di giudizio e, quindi, anche l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, dovendosi tener conto della determinazione di tale imposto dell'obiettiva novità della questione oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2023