Giu Non integra l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 04 dicembre 2023 N. 48043
Massima
Non integra l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica. Invero, il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente e non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 04 dicembre 2023 N. 48043

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come la contestazione suppletiva elevata dal P.M. nel corso del giudizio, riguardante l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 non si addica alla fattispecie concreta in esame.

2. All'imputato era contestato di avere sottratto un quantitativo imprecisato di gas alla soc. "Italgas Reti" mediante manomissione del gruppo misuratore dei consumi (contatore).

Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, dal quale il collegio non intende discostarsi, non integra l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica; invero, il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente, non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività (cfr., sia pure in tema di danneggiamento aggravato Sez. 5, n. 19371 del 17/04/2013, Rv. 255485 - 01).

Il principio può essere esteso anche al caso in esame: l'attività di manomissione da parte del soggetto agente, esplicandosi su cosa che viene concessa senza particolari limitazioni quantitative all'utente, non incide sulla generale destinazione del bene alla pubblica utilità, ma si risolve in una fraudolenta esclusione della registrazione dei consumi, con impossessamento del bene della fornitura. Conseguentemente, si deve ritenere che il contatore destinato a misurare l'effettivo consumo di gas, nell'interesse esclusivo della compagnia erogatrice e dell'utente, non possa essere considerato una cosa destinata a pubblico servizio.

3. In ragione di quanto precede, dovendo escludersi anche astrattamente la possibilità di configurare in atti l'aggravante da cui dipende la procedibilità d'ufficio del reato di furto, non è censurabile la decisione adottata dal giudice in sentenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2023