Giu In tema di difesa d'ufficio, non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un elenco di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 30 novembre 2023 N. 47894
Massima
In tema di difesa d'ufficio non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un elenco di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.

Casus Decisus
1.Con l'ordinanza impugnata il GUP del Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa nel corso dell'udienza preliminare a carico di A.A., ha ritenuto che la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura fosse nullo, in quanto notificato al difensore di ufficio iscritto nell'albo del Foro di Agrigento, il quale non era legittimato a ricevere la notifica in quanto operava al di fuori del circondario di Catanzaro; ha pertanto disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per provvedere a regolarizzare detta notifica. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo: abnormità dell'atto con cui il GUP ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinchè provveda a regolarizzare la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avendo rilevato che detto avviso era stato comunicato all'avv. Benvenuto Angelo del foro di Agrigento, che non sarebbe stato legittimato a riceverlo in quanto operante al di fuori del circondario di Catanzaro. Osserva il ricorrente che il procedimento ha avuto origine dalla trasmissione per competenza degli atti dalla Procura della Repubblica di Agrigento alla Procura della Repubblica di Catanzaro, poichè la vettura oggetto di furto era stata immatricolata presso la Motorizzazione civile di Catanzaro. Nell'ambito del procedimento originatosi nel circondario di (Omissis), il pubblico ministero nel convalidare il sequestro aveva nominato all'indagato un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Benvenuto Angelo del foro di Agrigento. All'esito delle indagini preliminari il Pubblico ministero di Catanzaro aveva notificato all'indagato e al difensore di ufficio l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha poi esercitato l'azione penale,formulando richiesta di rinvio a giudizio,a seguito della quale è stata fissata l'udienza preliminare del 23 maggio 2023. Nel corso di tale udienza il GUP di Catanzaro ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. perchè era stato notificato al difensore di ufficio di altro circondario. Osserva il ricorrente che l'ordinanza del GUP è errata poichè la nomina del difensore di ufficio resta valida, anche se successivamente il processo viene trasferito ad altra Autorità giudiziaria per competenza territoriale. Il ricorrente rileva inoltre che in sede di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. l'indagato aveva nominato come proprio difensore di fiducia proprio l'avvocato Benvenuto Angelo, precedentemente nominato d'ufficio. Il provvedimento emesso dal GUP è un provvedimento abnorme sotto il profilo funzionale, poichè il pubblico ministero per conformarsi all'ordinanza impugnata dovrebbe compiere un adempimento che si concretizzerebbe in un atto nullo, rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo, in quanto dovrebbe procedere alla nomina di altro difensore di ufficio, revocando illegittimamente il precedente difensore di ufficio.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 30 novembre 2023 N. 47894

Il ricorso è fondato.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Sez. 2, Sentenza n. 2484 del 21/10/2014 Cc. (dep. 20/01/2015) Rv. 262275 - 01) Nel caso di specie l'atto è abnorme poichè nessuna nullità si era verificata e, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero con la prescrizione di nominare altro difensore di ufficio nell'ambito degli elenchi dei difensori di ufficio esistenti in quel tribunale, per notificargli l'avviso di conclusione indagini e il decreto di citazione, il GUP ha determinato una stasi del processo imponendo al pubblico ministero di porre in essere un atto, la nomina di altro difensore di ufficio al di fuori dei casi di revoca previsti per legge, che si espone a future eccezioni di nullità.

Ed infatti, con pronunzia risalente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, data la equiparazione affLanmat-a dal codice di rito tra la difesa di ufficio e quella di fiducia, anche la prima si caratterizza per l'immutabilità del difensore, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore di ufficio, il processo sia stato trasferito ad altra Autorità giudiziaria per competenza territoriale; a tale lettura non osta la previsione dell'art. 29 disp. att. c.p.p., che, pur imponendo che la scelta del difensore di ufficio debba avvenire tra i professionisti del circondario del tribunale dinanzi a cui pende il procedimento, non implica anche che la nomina debba considerarsi caducata per effetto del trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria. (Sez. 6, Sentenza n. 7337 del 26/05/1997 Ud. (dep. 25/07/1997) Rv. 209744 - 01) Questa affermazione costituisce corollario dei principi ribaditi dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione, laddove ha affermato che il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, al fine di tutelare l'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore, fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria.

Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97 c.p.p., comma 4, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa), il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. (Sez. U, Sentenza n. 22 del 11/11/1994 Cc. (dep. 19/12/1994) Rv. 199398 - 01) Facendo applicazione di questi principi le Sezioni unite di questa Corte sono pervenute alla conclusione che è nulla la notificazione (nella specie, dell'estratto contumaciale di sentenza) effettuata a difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato e a quest'ultimo sostituito per effetto di nomina disposta al di fuori delle ipotesi di sostituzione tassativamente indicate nell'art. 97 c.p.p., comma 4, (mancati reperimento o comparizione ovvero abbandono della difesa) (Sez. U, Sentenza n. 35402 del 09/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003) Rv. 225363 - 01).

Solo una pronunzia isolata ha affermato che la immutabilità del difensore di ufficio non resiste al trasferimento del fascicolo per competenza territoriale valorizzando a tal fine l'art. 29 disp. att. c.p.p. nel quale si fa riferimento a criteri di individuazione automatica del difensore di ufficio, osservando che la difesa d'ufficio ha come scopo quella di garantire l'effettività della difesa e certamente non può essere garantita, se il procedimento viene inviato per competenza in altro circondario o addirittura in altro distretto. (Sez. 1, Sentenza n. 42442 del 14/12/2006 Cc. (dep. 28/12/2006) Rv. 235587 - 01). Nella motivazione di detta sentenza la Corte valorizza il fatto che la disciplina della difesa d'ufficio è stata regolamentata con L. n. 60 del 6 marzo 2001, art. 29 disp. att. c.p.p., nel senso di rendere automatica l'individuazione del difensore sulla base di elenchi gestiti informaticamente e creati per ordini forensi competenti.

Ed anche più recentemente, sulla scia dell'orientamento maggioritario, è stato affermato che non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un elenco di cui all'art. 97 c.p.p., comma 2, di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente. (Sez. 1, Sentenza n. 43816 del 04/10/2017 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 274533 - 01) Ne consegue l'abnormità del provvedimento impugnato poichè nessuna nullità si era verificata e, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero con la prescrizione di nominare altro difensore di ufficio nell'ambito degli elenchi dei difensori di ufficio esistenti in quel tribunale, ha determinato una stasi del processo imponendo al pubblico ministero di porre in essere un atto, la nomina di altro difensore di ufficio al di fuori dei casi di revoca previsti per legge, con la conseguenza di indurlo a provocare una nullità futura.

Per completezza di esposizione va rilevato che nelle more del giudizio l'imputato ha nominato come difensore di fiducia l'avv. Benvenuto, già difensore di ufficio, il quale ha poi comunicato di non accettare il mandato, trattandosi di un procedimento pendente dinanzi ad Autorità giudiziaria di diverso territorio.

Di tale successiva circostanza il GUP dovrà tenere conto nel prosieguo del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2023