Giu utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, che, senza essere state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, sono riportate in un'annotazione o in una relazione di servizio redatte e sottoscritte dall'ufficiale
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 29 novembre 2023 N. 47787
Massima
Va, innanzitutto, premesso/che mentre nella attuale giurisprudenza della Corte sussiste un contrasto sulla utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee dell'indagato di cui sia stata omessa la verbalizzazione (cfr. Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Marchese, Rv. 276176; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422 - 02), si è, invece, registrata un'evoluzione sulla questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, che, senza essere state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, sono riportate in un'annotazione o in una relazione di servizio redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante.

Secondo l'indirizzo oggi prevalente, condiviso dal Collegio e correttamente applicato dall'ordinanza impugnata, tali dichiarazioni, ancorchè non verbalizzate, non sono affette da alcuna ipotesi di invalidità patologica e sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari (Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018), per l'autorizzazione delle intercettazioni (cfr. Sez. 2, n. 30113 del 01/07/2005, Scrugli, Rv. 231662), ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, Prosperi, Rv. 258916) o ai fini della decisione, qualora l'imputato abbia prestato il consenso alla loro acquisizione al fascicolo del dibattimento (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio Rv. 283658).

Si è, a tal fine, posto l'accento sull'atipicità degli atti di indagine, sull'assenza di qualsiasi previsione di nullità o inutilizzabilità generale o specifica (Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 26109301; Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, Prosperi, Rv. 25891601; Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 24373401; Sez. 3, n. 863 del 04/03/1998, Bodlli, Rv. 21074301), nonchè sull'applicabilità al solo dibattimento del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4. Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, ha, inoltre, osservato che, a differenza di quanto previsto dall'art. 350 c.p.p., comma 6, per le notizie e le indicazioni assunte dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza del fatto senza l'assistenza del difensore, non vi è alcun divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 29 novembre 2023 N. 47787

1.II ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Muovendo preliminarmente dall'esame della questione relativa alla qualità dei due dichiaranti, va ribadito il consolidato principio di diritto secondo il quale la verifica della sussistenza della qualità di indagato, ai fini dell'applicabilità delle garanzie previste dagli artt. 64 e 350 c.p.p., non postula la previa formale iscrizione della persona nel registro degli indagati di cui all'art. 335 c.p.p., ma va condotta secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese; spetta, pertanto, al giudice il potere di verificare se, al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, sussistevano a carico del soggetto precisi elementi di reità, e tale accertamento, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 4, n. 48778 del 19/11/2019, Rv. 277401).

Inoltre, con specifico riferimento all'assunzione delle dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, ritiene il Collegio che, qualora non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, detto acquirente deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale (cfr. Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370) dal momento che - come affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 148 del 2022 - le sanzioni previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 1, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicchè non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19 D.B. contro Consob (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Campione, Rv. 284191).

2.1 Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena esposte, ritiene il Collegio che l'eccezione dedotta dal ricorrente è generica e manifestamente infondata.

L'ordinanza impugnata, con argomentazioni coerenti con la giurisprudenza di questa Corte, ha, infatti, escluso che C.C. e B.B., dovessero essere sentiti nella qualità di indagati, essendo stati entrambi denunciati per l'illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, elemento, questo, con il quale il ricorso omette di confrontarsi criticamente ed in termini specifici, limitandosi a denunciare, senza alcuna argomentazione a sostegno, un travisamento della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale. Peraltro, anche prescindendo dalla formale iscrizione o dalla contestazione dell'illecito amministrativo, il motivo in esame non fornisce alcun ulteriore elemento che possa incidere sulla tenuta logica della motivazione del Tribunale e disarticolare le considerazioni svolte in ordine alla esclusione della qualità di indagato dei due dichiaranti.

3.Una volta esclusa la qualità di indagati dei due dichiaranti, occorre procedere all'esame dell'ulteriore eccezione di inutilizzabilità delle rispettive dichiarazioni in quanto non verbalizzate ai sensi dell'art. 357 c.p.p..

Ad avviso del Collegio tale eccezione è infondata per le seguenti ragioni.

Va, innanzitutto, premesso/che mentre nella attuale giurisprudenza della Corte sussiste un contrasto sulla utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee dell'indagato di cui sia stata omessa la verbalizzazione (cfr. Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019, Marchese, Rv. 276176; Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422 - 02), si è, invece, registrata un'evoluzione sulla questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, che, senza essere state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, sono riportate in un'annotazione o in una relazione di servizio redatte e sottoscritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante.

Secondo l'indirizzo oggi prevalente, condiviso dal Collegio e correttamente applicato dall'ordinanza impugnata, tali dichiarazioni, ancorchè non verbalizzate, non sono affette da alcuna ipotesi di invalidità patologica e sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari (Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018), per l'autorizzazione delle intercettazioni (cfr. Sez. 2, n. 30113 del 01/07/2005, Scrugli, Rv. 231662), ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio (Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, Prosperi, Rv. 258916) o ai fini della decisione, qualora l'imputato abbia prestato il consenso alla loro acquisizione al fascicolo del dibattimento (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Dionisio Rv. 283658).

Si è, a tal fine, posto l'accento sull'atipicità degli atti di indagine, sull'assenza di qualsiasi previsione di nullità o inutilizzabilità generale o specifica (Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 26109301; Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, Prosperi, Rv. 25891601; Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 24373401; Sez. 3, n. 863 del 04/03/1998, Bodlli, Rv. 21074301), nonchè sull'applicabilità al solo dibattimento del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4. Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, ha, inoltre, osservato che, a differenza di quanto previsto dall'art. 350 c.p.p., comma 6, per le notizie e le indicazioni assunte dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza del fatto senza l'assistenza del difensore, non vi è alcun divieto normativo di documentazione delle dichiarazioni rese da soggetto informato sui fatti mediante mera annotazione della polizia giudiziaria.

A ciò deve aggiungersi che la verbalizzazione di un atto di assunzione di informazioni richiede, anche ove redatto solo in forma riassuntiva, una serie di adempimenti formali che possono essere incompatibili con le specifiche condizioni nelle quali la polizia giudiziaria può venirsi a trovare, in specie nell'immediatezza del fatto.

Tale conclusione è confermata dalla scelta del legislatore, il quale, nel prevedere, all'art. 195 c.p.p., comma 4, il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni rese "da testimoni con le modalità di cui all' art. 351 e art. 357, comma 2, lett. a) e b)" l'ha, invece, consentita "negli altri casi". A tale riguardo, Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225469 ha affermato che in tema di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, gli "altri casi" cui si riferisce l'art. 195 c.p.p., comma 4" per i quali la prova testimoniale è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità.

4.L'infondatezza delle eccezioni di inutilizzabilità ha una valenza assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni, dedotte dal ricorrente quale conseguenza dell'accoglimento della tesi difensiva, in merito alla nullità o inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e dei successivi decreti di proroga.

5.AI rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2023