Giu È legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una "notitia criminis" precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 28 novembre 2023 N. 47652
Massima
È legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una "notitia criminis" precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 28 novembre 2023 N. 47652

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ed invero nel caso di specie va richiamato l'orientamento secondo cui in materia di sequestro preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01). E nel caso di specie la totale apparenza della motivazione non può dirsi sussistere anche in relazione all'elemento contestato stante che la rappresentazione dell'avvenuta registrazione del marchio è stata fondata su un elemento comunque legittimamente acquisito agli atti delle indagini trattandosi di documento proveniente dal legale rappresentante delle aziende che si assumono titolari del diritto d'autore, al quale peraltro risultano allegati anche gli atti di registrazione comunitaria del marchio.

Deve pertanto ricordarsi come sia stato affermato che è legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una "notitia criminis" precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, Rv. 267195 01).

Legittimo appare pertanto, quanto meno allo stato, il sequestro del materiale che si assume contraffatto al fine di approfondire tale tema nel prosieguo delle indagini.

In conclusione; l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2023