Giu sequestro o confisca revocati prima della chiusura del fallimento: i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva e l'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 17 novembre 2023 N. 46454
Massima
Poiché se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva e l'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9 dell'art. 64, comma 10, D.Lgs. n. 159 del 2011, ne consegue che alla restituzione alla curatela dell'intero compendio aziendale sequestrato deve seguire la chiusura del fallimento con la liquidazione dei beni e ciò comporta che la gestione della società fallita non spetta al tribunale di prevenzione e, pertanto, all'amministratore giudiziario, bensì deve tornare in capo al curatore fallimentare.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 17 novembre 2023 N. 46454

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1. A tenore dell'impugnato decreto, la revoca della confisca ha riguardato le partecipazioni societarie nella (Omissis) Srl dei terzi estranei al nucleo familiare di A.A., persona socialmente pericolosa, al quale soltanto ed alla sua famiglia (coniuge e figlie del proposto) è stata circoscritta la misura di prevenzione patrimoniale, per la quota complessiva del 53,20% del capitale sociale, quota dunque maggioritaria. La residua partecipazione del 46,80% del capitale sociale, frammentata in vari titolari, è stata restituita alla curatela fallimentare, essendo stata la (Omissis) Srl dichiarata fallita con sentenza n. 22/2004 del Tribunale di Marsala del 19/4/2004.

Va altresì rilevato che, con ordinanza di correzione di errore materiale del 5/9/2022, il Tribunale di Trapani ha chiarito che andava disposta la restituzione alla curatela fallimentare della (Omissis) Srl "del restante patrimonio aziendale" in quanto non era stata disposta la confisca dell'intero capitale sociale, circostanza che unicamente avrebbe comportato la confisca del patrimonio aziendale, secondo la lettura che il Tribunale di prevenzione ha inteso dare al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 20 e art. 24, comma 1-bis.

1.2. Orbene, da tale assetto - in realtà non pienamente coerente con la lettura delle citate norme operata da questa Corte di alcuni arresti: vds. Sez. 1, n. 34094 del 04/07/2019, Cirrincione, Rv. 277309, laddove ha affermato che la disposizione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24, comma 1-bis, introdotto dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, art. 5, comma 8, lett. a) ha soltanto stabilito l'automatica estensione della confisca di tutte le quote del capitale sociale all'intero compendio aziendale, senza, tuttavia, limitare a tale unica ipotesi la confiscabilità del patrimonio sociale costituito in azienda - si è fatta derivare la restituzione alla curatela non soltanto delle quote di minoranza, ma dell'intero patrimonio aziendale, pur riservando all'amministrazione giudiziaria il potere gestorio della società fallita.

Da ciò deriva, in primis, che deve ritenersi restituito alla curatela fallimentare anche il libretto di risparmio ad essa intestato, ove si accertasse che su di esso insiste ancora il vincolo, in quanto il saldo attivo derivava dalla vendita di beni aziendali già liquidati dalla curatela.

Sul punto, la giustificazione resa nell'impugnata ordinanza non è chiara, non consentendo di comprendere il motivo per cui, se l'originario sequestro aveva ad oggetto le quote sociali ed il compendio aziendale della (Omissis) Srl , il successivo dissequestro di parte delle quote e dell'intero patrimonio aziendale non dovrebbe comportare la restituzione anche del libretto di risparmio, costituente un cespite aziendale, sicchè la disposta restituzione dei beni aziendali comporta anche la necessità di svincolo delle somme che si trovano sullo stesso, derivanti dalla liquidazione di beni aziendali.

Ma deriva pure che - a tenore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 64, comma 10, - "se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9".

Orbene, nel caso di specie - a seguito della restituzione alla curatela non solo della quota minoritaria delle partecipazioni societarie, ma anche dell'intero compendio aziendale - deve seguire la chiusura del fallimento con la liquidazione dei beni anche nell'interesse della quota di maggioranza, oggetto di confisca. Ciò comporta che la gestione della società fallita non spetta al tribunale di prevenzione e, pertanto, all'amministratore giudiziario, bensì deve tornare in capo al curatore fallimentare.

La contraria opzione è stata affermata dal Tribunale senza alcuna effettiva motivazione, e non dà conto delle ragioni dell'attribuzione della gestione all'amministrazione giudiziale, se non mediante il non chiaro richiamo alle "partecipazioni in una società a responsabilità limitata, per quanto fallita".

2. Da tali lacune motivazionali, derivanti dalla sostanziale disapplicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 64, comma 10, deriva la necessità di annullare l'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di prevenzione, affinchè verifichi se il libretto di risparmio sia tuttora in sequestro e, in caso positivo, ne disponga la restituzione in favore della curatela fallimentare, nonchè individui in detta curatela l'organo preposto alla gestione del patrimonio aziendale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2023