Giu In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, L. Fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 15 novembre 2023 N. 46158
Massima
In tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, L. Fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 15 novembre 2023 N. 46158

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le (sul punto) conformi sentenze di merito hanno rilevato, sul piano della ricostruzione fattuale (non oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso), che il fatto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto all'imputato riguarda, per un verso, la carenza documentale (secondo le dichiarazioni del curatore, mancanza, nella contabilità per gli anni 2009 e 2011, della documentazione completa attestante la linearità dei pagamenti e delle scritture contabili, mancanza del libro giornale, dei registri IVA, delle fatture attive e passive) e la non corrispondenza del dato formale con la reale situazione della società (con particolare riferimento alla presenza, meramente figurativa, di ingenti scorte di magazzino), che avevano pregiudicato la possibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita. Di qui il rilievo della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale.

Conclusione questa in linea con il consolidato principio di diritto in forza del quale, in tema di bancarotta semplice documentale, è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma 2, L. Fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento della ipotesi di bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall. (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 260774 - 01). Le sentenze di merito hanno rilevato che, lungi dall'esaurirsi nell'incompleta tenuta della contabilità, la condotta dell'imputato si è concretizzata anche in annotazioni contabili non corrispondenti alla reale situazione della società, il che, all'evidenza, rende ragione della configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale e della manifesta infondatezza della tesi del ricorrente - peraltro carente di compiuta correlazione con la ricostruzione fattuale delle conformi sentenze di merito - circa la sussumibilità del fatto nella fattispecie di bancarotta semplice.

3. Le censure incentrate sulle dichiarazioni del M.llo B.B. sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni.

In primo luogo, tali censure, lungi dall'offrire un quadro esaustivo della testimonianza presa in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si limitano a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, "la citazione di alcuni brani" dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Nel caso di specie, dunque, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anzichè al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

Inoltre, la Corte distrettuale ha spiegato che l'esame contabile effettuato dagli inquirenti si è limitato alla sola quantificazione delle rimanenze e non alla verifica degli altri elementi contabili: il ricorso non si confronta con tale rilievo, risultando, pertanto, del tutto aspecifico.

Le ulteriori doglianze articolano, al più questioni di merito, volte a sollecitare - a fronte della motivazione dei giudici di merito, in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici - a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2023