Giu L'oblazione "processuale", prevista dall'art. 162 cod. pen.,costituisce un diritto soggettivo dell’imputato
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 14 novembre 2023 N. 45734
Massima
L'oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod. pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162- bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidetta disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - 14 novembre 2023 N. 45734

3. Il ricorso è fondato. Le violazioni contestate prevedono entrambe la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, per cui, ai fini dell'oblazione, deve applicarsi l'art. 162-bis e non l'art. 162 c.p. La giurisprudenza ha chiarito che l'oblazione "processuale" prevista dall'art. 162 c.p., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis c.p., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicchè il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma. Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162- bis c.p., concernente le contravvenzioni per e quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma 3 dell'anzidetta disposizione è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla graVità del fatto (Sez. 4, n. 5811 dei 01/12/2004, dep. 2005, Cascio, Rv. 231204-01). Nello specifico, i Giudice ha dichiarato l'estinzione dei reati, nonostante non ne fossero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose, fatto che avrebbe dovuto accertare anche d'ufficio (Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287-01). Come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, infatti, gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime competenti sulle verifiche dei requisiti medesimi, ossia del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza. Erroneamente, quindi, è stata dichiarata l'estinzione in violazione dell'art. 162-bis c.p., comma 3.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2023