Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, art. 448, comma 2-bis, c.p.p., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurirnis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Nella specie, in riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p. - in relazione al quale l'imputato ha eccepito la mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. - il giudice del patteggiamento ha comunque dato atto che "gli atti compiuti (pur non particolarmente aggressivi) sono tali da configurare una condotta violenta rilevante ai fini del reato di resistenza". Pertanto, non sussistono neppure i presupposti per rilevare l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza che, ai sensi del citato art. 448 c.p.p., comma 2 bis è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01 che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444 c.p.p., comma 2, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Rilevato, pertanto la dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2023