Giu maltrattamenti in famiglia - reato abituale - circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 2 e legge applicabile
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 03 novembre 2023 N. 44335
Massima
Questa Corte ha, tuttavia, già precisato che, in tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore de Ila L. 19 luglio 2019, n. 69, perchè trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 2, introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p. (Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162).

Nel caso di specie deve, dunque, trovare applicazione l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, e non già l'omologa aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 1-bis, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che la figlia minore dell'imputato non è stata presente agli episodi di maltrattamenti posti in essere a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, in quanto era a (Omissis) con la propria squadra di pallavolo.

Le condotte di maltrattamenti posti in essere al cospetto della minore anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 fondano, dunque, l'applicazione non dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 1-bis, ma dell'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 03 novembre 2023 N. 44335

1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 572 c.p., in quanto i giudici di merito non avrebbero applicato la più mite cornice edittale vigente sino al (Omissis), ma quella introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. codice Rosso).

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello di Brescia nella sentenza impugnata correttamente ha applicato la cornice edittale del delitto di cui all'art. 572 c.p. introdotta dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'episodio del (Omissis) non costituisce l'unico subito dalla persona offesa dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

La Corte di appello, infatti, ha accertato non certo incongruamente che la persona offesa ha riferito di percosse inferte anche nei giorni precedenti; a tali episodi devono, inoltre, aggiungersi, quelli riportati dell'annotazione della polizia giudiziaria del (Omissis) e le lesioni documentate dal referto medico (Omissis).

La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, già chiarito che, in tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte che abbiano avuto inizio prima della L. 1 ottobre 2012, n. 172, ma siano proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto da detta legge, stante l'unitarietà del reato abituale, in cui ogni nuova azione si salda a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate, salvo il caso in cui le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione (Sez. 6, n. 24710 del 31/03/2021, P., Rv. 281528).

Sono inammissibili, del resto, le censure formulate dal ricorrente al fine di contestare l'accertamento svolto dalla sentenza impugnata, in quanto si risolvono in una sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire ad una diversa lettura delle risultanze probatorie.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Con il quarto motivo il difensore deduce l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies in quanto la figlia minorenne sarebbe stata assente a tutti i litigi intercorsi tra i genitori o al più, non vi avrebbe assistito direttamente, ma solo in via indiretta, sentendoli dalla sua camera.

5. Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'art. 61 c.p., n. 11 quinquies è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza (Sez. 1, n. 44965 del 25/06/2018, R., 274027-01, fattispecie relativa a delitto di omicidio, in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante, in considerazione dell'accertata presenza dei figli minori della vittima in una stanza attigua a quella in cui era stato consumato il reato, nonchè dell'effettiva percezione del fatto da parte dei medesimi, Sez. 1, n. 12328 del 02/03/2017, Gioia, Rv. 269556: conf. Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018 (dep. 2019), Z., non massimata sul punto).

La Corte di appello di Brescia ha fatto buon governo di tali consolidati principi in quanto ha accertato che la minore ha assistito, in plurime occasioni, ai maltrattamenti posti in essere dal padre ai danni della madre, direttamente o sentendoli dalla sua camera.

Inammissibili sono le censure proposte dal ricorrente intese a ottenere in sede di legittimità una rinnovata valutazione dei singoli episodi di maltrattamento per escludere la presenza della minore.

6. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in relazione all'insussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante della commissione delle condotte di maltrattamento alla presenza di una minore, come risultante dalla formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2019, e, con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p., comma 2, nella formulazione vigente dopo il (Omissis).

7. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione oggettiva, sono infondati.

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 11-quinquies c.p. è stata introdotta nella trama sistematica del codice penale del decreto L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, e fa conseguire un aumento della pena sino ad un terzo qualora l'agente abbia commesso delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonchè nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, in presenza o in danno di un minorenne ovvero in danno di una persona in stato di gravidanza.

Il riferimento al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572), originariamente presente nel n. 11 quinquies dell'art. 61, è, tuttavia, stato eliminato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, che, al contempo, ha inserito una speciale circostanza aggravante, ad effetto speciale, al nuovo art. 572 c.p., comma 1-bis, che comporta un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di una persona minore, nonchè di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi.

Questa Corte ha, tuttavia, già precisato che, in tema di maltrattamenti in famiglia, stante la natura abituale del reato,, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore de Ila L. 19 luglio 2019, n. 69, perchè trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 2, introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p. (Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162).

Nel caso di specie deve, dunque, trovare applicazione l'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, e non già l'omologa aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 1-bis, in quanto dalla sentenza impugnata risulta che la figlia minore dell'imputato non è stata presente agli episodi di maltrattamenti posti in essere a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, in quanto era a (Omissis) con la propria squadra di pallavolo.

Le condotte di maltrattamenti posti in essere al cospetto della minore anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 fondano, dunque, l'applicazione non dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 1-bis, ma dell'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies.

Non deve, tuttavia, essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione di tale aggravante, poichè la pena base applicata dai giudici di merito - tre anni - è già pari al minimo edittale previsto dalla fattispecie non aggravata.

La Corte di appello ha, peraltro, rilevato non certo illogicamente che l'incensuratezza dell'imputato e il risarcimento del danno posto in essere in favore della vittima, pur consentendo il riconoscimento delle attenuanti generiche, non possono assumere una rilevanza così intensa da prevalere sulla gravità della condotta vessatoria e umiliante che la persona offesa ha dovuto sopportare alla presenza della figlia.

L'errore di diritto, che deve intendersi rettificato, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., dunque, non comporta alcun annullamento della sentenza impugnata.

8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasiforma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.

Conclusione

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2023