Giu Peculato e uso di modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 02 novembre 2023 N. 44144
Massima
Fondato appare il primo motivo di ricorso, relativo al peculato avente ad oggetto i bollettari in possesso dell'imputato.

E' vero che, come anche rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, nella casistica giurisprudenziale - al cui interno si cala la sentenza richiamata dal ricorrente -, si dà sovrapponibilità tra l'appropriazione della cosa mobile altrui e la realizzazione del reato a cui tale appropriazione è funzionale, laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, tale sovrapponibilità non sussiste, posto che i bollettari furono rinvenuti - ancora inutilizzati nell'abitazione dell'imputato a seguito di perquisizione.

Residua, tuttavia, ed assume nel caso di specie rilievo assorbente, la considerazione del minimo valore economico del bene (nemmeno per sua natura suscettibile di avere un valore morale o affettivo per altri). Tale dato, alla luce di una lettura non formalistica del dato testuale, preclude la possibilità di ritenere integrata la tipicità del delitto peculato (in tal senso, Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 219021, relativo all'uso di modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria. A tale precedente, richiamato dal ricorrente, si aggiungono quantomeno le più recenti Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 274150; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256686, relative all'appropriazione, rispettivamente, di tre tessere elettorali e di un pass per disabili).

Casus Decisus
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli riconosceva la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto di distinto procedimento penale (Corte d'appello di Napoli, del 29/11/2018), confermando tuttavia la condanna di A.A., per i delitti di: peculato (art. 314 c.p.; art. 61 c.p., n. 2), in quanto, nella qualità di luogotenente della Polizia municipale di Napoli, avendone per ragione del suo ufficio la disponibilità, si impossessava di numerosi bollettari (capo B); furto (art. 624 c.p.; art. 625 c.p., n. 7; art. 61 c.p., n. 2), perchè, nella medesima qualità, si impossessava di bollettari relativi al blocco verbali di contestazione attribuiti a due colleghi, che ne denunciavano la sparizione (capi C e D); furto (artt. 624 e 625 c.p.) di una Nissan Micra (E); concussione (art. 317 c.p.; art. 61 c.p., n. 5), perchè, abusando della sua qualità e avendo dato atto nel verbale di contestazione sottoscritto e consegnato alla persona offesa che la sua autovettura era posta in sequestro perchè priva di regolare assicurazione, costringeva B.B. a pagare una somma di danaro, per ottenerne la restituzione, imputando la somma al costo del trasporto del veicolo presso il deposito (capo F); falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), in quanto dapprima redigeva il verbale di contestazione per mancanza di copertura assicurativa della vettura Peugeot di B.B., in cui attestava che l'autovettura era posta in sequestro e affidata alla proprietaria che con mezzi propri la conduceva presso il deposito a disposizione degli organi competenti - fatto non corrispondente al vero in quanto l'autovettura veniva fatta prelevare dal carroattrezzi e trasportata presso il deposito giudiziario - e poi, annullava il suddetto verbale attestando che B.B. esibiva polizza assicurativa in pari data - circostanza parimenti falsa, dal momento che l'assicurazione era stipulata da B.B. soltanto dopo il fermo dell'autovettura - (capo G). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso A.A. che, per il tramite del suo difensore, avvocato Briganti Antonio Rocco, deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale sostanziale per errata applicazione dell'art. 314 c.p. (capo B). Il ricorrente invoca l'insegnamento di legittimità secondo cui il pubblico ufficiale il quale utilizza illecitamente materiale o altri strumenti per realizzare falsificazioni non risponde anche di peculato in relazione all'appropriazione della materiale utilizzato (Sez. 6, n. 10543 del 07/06/2000, Baldassarre, Rv. 218338), nè commette peculato se i beni sono in sè privi di rilevanza economica (Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 219021). 2.2. Violazione della legge penale processuale (artt. 192 e 533 c.p.p.) e relativo vizio di motivazione in relazione alla condanna per i delitti di furto dei bollettari (capi C e D). La responsabilità di A.A. è stata desunta dalla ritenuta non credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato, e quindi in violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", considerato che il ricorrente ben avrebbe potuto detenere i bollettari per ragioni d'ufficio, stante il ruolo dal medesimo rivestito all'epoca dei fatti. 2.3. Violazione della legge penale processuale (artt. 192 e 533 c.p.p.) in rapporto alla condanna per il furto dell'autovettura Nissan Micra (capo E). La Corte d'appello sostiene che l'imputato abbia approfittato della distrazione della collega con cui era in servizio, anzichè agire di concerto con la stessa, oltre ad argomentare dal fatto che avrebbe potuto esaminare il telaio dell'auto per ricavare il numero identificativo dello stesso e, da lì, risalire al proprietario del veicolo. Anche tale ragionamento appare meramente congetturale ed evocativo di una colpa d'autore. 2.4. Violazione della legge penale sostanziale per errata applicazione dell'art. 317 c.p., in luogo dell'art. 319-quater c.p. (capi F e G) e vizio di motivazione, in relazione al capo F). La sollecitazione del pubblico ufficiale al privato ad ottenere denaro, espressa mediante la prospettazione di un pregiudizio derivante da un atto contrario ai doveri di ufficio - nel caso di specie realizzata attraverso la redazione del verbale di sequestro, che successivamente il ricorrente provvedeva ad annullare - configura una condotta induttiva e non costrittiva. B.B. non è mai stata privata della possibilità di scegliere se prestare acquiescenza alle richieste indotte, con la conseguenza che - sulla base della giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv. 258474) - il fatto avrebbe dovuto essere correttamente qualificato ai sensi dell'art. 319-quater c.p., piuttosto che dell'art. 317 c.p.. Mancando la prova della condotta prevaricante, la motivazione risulta apodittica ed apparente. Analoghe considerazioni svolge il ricorrente con riferimento al capo G), dal momento che le frasi pronunciate da C.C. e riportate in sentenza - ove questi afferma di aver capito di dover fare un regalo in cambio dell'aiuto promesso da A.A. - dimostrano che la condotta difettava dell'elemento della prevaricazione. 2.5. Violazione della legge penale e omessa motivazione in punto di aumento della pena per la continuazione, non avendo i giudici argomentato i singoli aumenti di pena, nonostante si siano discostati dal minimo edittale, e non apparendo effettuata la riduzione penale in ragione del rito (abbreviato) con cui sono stati decisi i fatti riuniti.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 02 novembre 2023 N. 44144

1. Il ricorso è fondato in relazione alle parti e per i motivi di seguito indicati.

2. Fondato appare il primo motivo di ricorso, relativo al peculato avente ad oggetto i bollettari in possesso dell'imputato.

E' vero che, come anche rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, nella casistica giurisprudenziale - al cui interno si cala la sentenza richiamata dal ricorrente -, si dà sovrapponibilità tra l'appropriazione della cosa mobile altrui e la realizzazione del reato a cui tale appropriazione è funzionale, laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, tale sovrapponibilità non sussiste, posto che i bollettari furono rinvenuti - ancora inutilizzati nell'abitazione dell'imputato a seguito di perquisizione.

Residua, tuttavia, ed assume nel caso di specie rilievo assorbente, la considerazione del minimo valore economico del bene (nemmeno per sua natura suscettibile di avere un valore morale o affettivo per altri). Tale dato, alla luce di una lettura non formalistica del dato testuale, preclude la possibilità di ritenere integrata la tipicità del delitto peculato (in tal senso, Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 219021, relativo all'uso di modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria. A tale precedente, richiamato dal ricorrente, si aggiungono quantomeno le più recenti Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 274150; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256686, relative all'appropriazione, rispettivamente, di tre tessere elettorali e di un pass per disabili).

La sentenza va, conseguentemente, annullata con riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui al capo B).

3. Considerazioni analoghe valgono in relazione alla condanna per il furto dei bollettari dei colleghi dell'imputato (capi C e D).

Coerente e motivata appare la ricostruzione dei giudici di merito, volta ad escludere l'ipotesi che i bollettari rinvenuti nella abitazione dell'imputato vi fossero detenuti per ragioni d'ufficio o vi si trovassero per mera dimenticanza.

Tuttavia, un'interpretazione tesa a valorizzare il bene oggetto di tutela da parte della fattispecie suggerisce, a monte, di escluderne l'integrazione quante volte - come nel caso di specie - la cosa si cui cade la condotta sottrattiva abbia un valore non intrinsecamente apprezzabile.

Di conseguenza, anche in questo caso, si impone l'annullamento della condanna dell'imputato, in rapporto ai suddetti capi, perchè il fatto non sussiste.

4. Diverso discorso vale per il terzo motivo di ricorso e il furto dell'auto Nissan Micra (capo E di imputazione), in relazione alla condanna per il quale l'imputato deduce la violazione dello standard probatorio della ragionevole certezza, ma tralascia di considerare che la prova del reato è stata coerentemente e compiutamente desunta dai giudici di merito.

Questi, infatti, hanno argomentato, in modo diretto, dai chiari contenuti di una conversazione intercettata tra l'imputato e una collega, nel corso della quale A.A. si rallegrava per aver - peraltro eludendo l'attenzione di altra collega con la quale era in servizio - "preso" ad un rom (che si era dato alla fuga) un'auto proprio del modello che interessava all'interlocutrice, così da assicurarle i desiderati pezzi di ricambio e sollecitandola affinchè si recasse in tempi brevi a vederla, perchè presto la avrebbe dovuta "gettare".

Hanno inoltre argomentato, indirettamente e ricorrendo a non meno stringenti inferenze logiche, dalla considerazione che l'imputato - il quale aveva cercato di difendersi sostenendo che la res fosse derelicta in quanto priva delle targhe - ben avrebbe potuto, tuttavia, risalire al proprietario dell'auto dal numero del telaio: soluzione, peraltro, vieppiù intuitiva ed anche agevole in considerazione della professione di A.A., che era luogotenente della polizia municipale. Nè sembra sul punto il caso di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati contro il patrimonio, affinchè una cosa possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui essa si trova, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene definitivamente (per tutte, sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380; sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di Benedetto, Rv. 263105, in cui è stato escluso fossero res derelictae, rispettivamente, quattro condotti ondulati in acciaio, ordinatamente collocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto, e un tubo di rame inserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione, adibito a fungaia).

Alla luce di tali considerazioni, il motivo va rigettato.

La condanna dell'imputato in relazione al capo E) è, dunque, confermata, divenendo, pertanto, definitiva.

5. Quanto alla condotta tenuta da A.A. ai danni di B.B., si condividono le deduzioni contenute nel quarto motivo di ricorso, nella parte in cui revocano in dubbio la configurabilità del delitto di concussione (art. 317 c.p.) di cui al capo F).

5.1. Sul punto, si premette, tuttavia, come la seconda parte del motivo appaia non pertinente e dunque generica là dove fa riferimento a tale C.C., che non compare nel capo di imputazione G) - bensì in quello I), per cui non si procede nella presente sede - e il cui ruolo nella vicenda ai danni di B.B. non è, d'altronde, chiarito dal ricorrente.

Nè avrebbe potuto essere diversamente, posto che C.C. - in relazione alla cui concussione A.A. risulta condannato in distinto procedimento - viene menzionato dai giudici dell'appello al solo scopo di evidenziare il carattere "seriale" delle condotte di A.A., che i giudici del merito dimostrano aduso a raggirare/compulsare stranieri, approfittando delle difficoltà di comunicazione e dalla scarsa conoscenza del sistema normativo, allo scopo di ottenere personali vantaggi illeciti.

5.2. Un diverso discorso vale quanto alle condotte specificamente poste ai danni di B.B.. Dalla ricostruzione del fatto operata nelle sentenze emerge che, nel verbale, l'imputato (che, per questa condotta risponde anche del falso ideologico di cui all'art. 479 c.p.: capo G di imputazione) attestava che l'autovettura era posta in sequestro ed affidata alla proprietaria la quale, con mezzi propri, la conduceva al deposito, laddove, invece, l'auto era fatta prelevare dal carroattrezzi. Risulta, inoltre, che l'imputato annullava successivamente tale verbale, affermando che B.B. esibiva la polizza assicurativa: circostanza non vera, dal momento la donna stipulava la polizza soltanto in un momento successivo.

In altri termini, nel caso di specie, sussisteva effettivamente la violazione dell'art. 193 C.d.S., per la quale è previsto il sequestro del mezzo. Inoltre, il pubblico ufficiale A.A. redigeva verbale, così come era tenuto a fare, sebbene attestandovi cose non vere e con la riserva mentale di annullarlo, dopo aver ricevuto il denaro.

D'altronde, scrivono testualmente i giudici dell'appello: "la donna (...) si è limitata ad eseguire le indicazioni fornitele da un agente di Polizia Municipale, legittimato in quanto tale ad elevare una contravvenzione e a sequestrare un'autovettura. La donna, infatti, ha provveduto (...) a pagare la somma che il pubblico ufficiale le aveva detto di corrispondere per le spese di trasporto del veicolo".

Ancora, nella motivazione si legge che "B.B., provvedendo immediatamente (...) al versamento della somma corrispondente alle spese di trasporto, ha subito la sanzione stabilita per la sua violazione, nell'erronea convinzione di stare adempiendo alla prestazione collegata alla sanzione amministrativa derivante dall'illecito commesso".

Dalla descrizione della vicenda contenuta in sentenza non si evince, dunque, alcun elemento da cui inferire l'avvenuta "costrizione", costitutiva della condotta di cui all'art. 317 c.p., non configurandosi quell'annullamento della volizione - per effetto di minaccia e, tantomeno, di violenza - che è proprio della concussione.

Neppure sussistono, invero, i presupposti della meno grave "induzione" di cui all'art. 319-quater c.p., come pure ipotizzato dal ricorrente.

Sul punto, preliminarmente, è infatti il caso di precisare che, se prima della riforma della L. 6 novembre 2012, n. 190, la condotta induttiva - la quale integrava il tipo dell'art. 317 c.p. in alternativa alla "costrizione" - si prestava a comprendere anche le condotte decettive, altrettanto non può dirsi dopo la novella normativa.

Il legislatore, nell'estrapolare l'"induzione" e farne la condotta costitutiva del delitto di cui all'art. 319-quater c.p., ha disposto la punibilità anche della persona indotta, sulla base del presupposto che questa sia rimproverabile per non aver opposto resistenza alla condotta del pubblico ufficiale: presupposto ovviamente nemmeno astrattamente ipotizzabile là dove la persona offesa abbia, invece, eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata.

Ebbene, dai passaggi citati della sentenza di merito risulta appunto che B.B. ha pagato perchè credeva, per errore, di doverlo fare e non perchè avesse ceduto alle prevaricazioni del pubblico ufficiale.

La donna, cioè, ha erogato una somma di denaro sì dovuta, ma finalizzata per iniziativa del solo agente (iniziativa non condivisa con la persona offesa), ad una destinazione - di appropriazione personale - diversa da quella istituzionale. Ciò pare aver fatto a causa del falso convincimento nella stessa indotto dall'inganno operato dall'imputato, approfittando della poca conoscenza che B.B. aveva della lingua e della normativa italiane.

In definitiva, pare delinearsi, nel caso di specie, il tipico schema della truffa (aggravata ovviamente dalla violazione dei doveri del pubblico ufficio: art. 61 c.p., n. 9), il che impone di annullare la sentenza con riferimento al capo F), e di rinviare al giudice di merito affinchè verifichi la sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 640 c.p., compresa la necessaria condizione di procedibilità.

5.3. Sempre con riferimento al quarto motivo di ricorso, è infine il caso di precisare che, seppur menzionato nell'intitolazione, nessuna deduzione è sviluppata dalla difesa in ordine al capo G) di imputazione (relativo al falso ideologico nella stesura del verbale di contestazione), in rapporto al quale la condanna dell'imputato è confermata e diviene, dunque, irrevocabile.

6. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio e, nella specie, alla riduzione della pena per effetto del rito prescelto in primo grado, nonchè al computo degli aumenti per i reati in continuazione, prospettandosi la necessità, all'esito del giudizio di rinvio, di ricalcolare la pena per i delitti contestati ai capi E) e G), nonchè al capo F), previa riqualificazione del fatto in truffa, ove tale delitto sia ritenuto sussistente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati contestati ai capi B), C) e D) perchè il fatto non sussiste; annulla, altresì, la medesima sentenza in relazione al reato contestato al capo F) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2023