Giu provvedimenti cautelari reali e ricorso per cassazione
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 25 ottobre 2023 N. 43294
Massima
In tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Parimenti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è altresì ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dai giudice nel provvedimento impugnato. Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - 25 ottobre 2023 N. 43294

1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esplicitati.

1.1 Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto), "sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice".

Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).

Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.

1.2 Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie il Tribunale non è incorso nell'errore di diritto denunziato dai ricorrenti, atteso che non ha male interpretato la normativa che regola il procedimento amministrativo, in quanto ha ricondotto la conoscenza della sua pendenza alla sussistenza di altri elementi, quali i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali nel 2018 e l'interlocuzione del B.B. con questi ultimi. Trattasi di questione che attinge valutazioni in fatto non censurabili in questa sede, che attengono al merito e che potranno compiutamente essere analizzate nel corso del processo. In altri termini, deve essere escluso che a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'omessa o erronea motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.

1.3 Quanto al profilo della mancanza della attualità del danno, si osserva che nella truffa contrattuale il danno può essere identificato non solo nella perdita definitiva del bene acquistato a seguito dei raggiri ma anche nell'aver stipulato il contratto a condizioni più gravose o differenti da quelle che sarebbero state pattuite ove non vi fosse stata la lesione della libertà di autodeterminazione dell'acquirente.

2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 1516 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2023