Giu Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 26 ottobre 2023 N. 43383
Massima
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 26 ottobre 2023 N. 43383

1. Il primo e il quarto motivo, di carattere assorbente, sono fondati.

Come ribadito di recente da Sez. 5, n. 9803 del 11/02/2021, Businaro, n. m., secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all'esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato sotto il profilo materiale la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis, v. Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229). La destinazione funzionale dell'esposto all'attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell'organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., rilevabili ex officio anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458), ricorrendo l'esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorchè erroneamente, convinto della loro veridicità (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, cit.).

Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorchè contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (v., ad es., Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 2015, Dalla Corte, Rv. 262720).

In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (v., ad es., Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 0; Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093) ed alla sede dell'esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.

Nel caso di specie, la comunicazione sottoscritta dalla ricorrente, come si desume dal complessivo contesto e dallo stesso incipit, era funzionale a contrastare la pretesa di pagamento di una parcella e intendeva dedurre la nullità del contratto intercorso con la (Omissis) Srl .

Anche il punto n. 4 della comunicazione inizia con il prospettare l'invalidità negoziale e richiama in termini puntuali il contenuto della clausola, anche se ne trae conseguenze erronee. Era infatti possibile concludere, anche in forza del cd. principio di conservazione, che la previsione della "compatibilità", pur non accompagnata da specificazioni normative, rinviasse non ad un arbitrario criterio selettivo delle imprese esecutrici, ma all'insussistenza di cause di incompatibilità legali.

Cionondimeno, considerando la strumentalità difensiva della comunicazione, quale sopra delineata, e il contenuto non immediatamente ricostruibile della clausola contrattuale per il cittadino medio, la sollecitazione critica ad individuare la sussistenza di illeciti penali mirava ragionevolmente ad incrinare la validità del contratto e non si poneva, al pari delle altre affermazioni per le quali è già pervenuta assoluzione, al di fuori dello spettro della continenza e, ancor prima, come espressione di gratuita aggressione alla persona dei destinatari.

L'argomento che la sentenza impugnata trae da altra corrispondenza intercorsa tra il difensore delle parti civili e la ricorrente è del tutto generico e non riesce a dimostrare il presupposto di precedenti aggressioni poste in essere dalla seconda, peraltro in contesti che non vengono minimamente ricostruiti.

Ne segue la che la sentenza impugnata va annullata perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2023