Giu Il reato di aggiotaggio informativo si consuma effettivamente nel luogo di prima diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo, ossia in quello in cui questa diventa accessibile e fruibile da parte degli investitori
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 27 ottobre 2023 N. 43638
Massima
Il reato di aggiotaggio informativo si consuma effettivamente nel luogo di prima diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo, ossia in quello in cui questa diventa accessibile e fruibile da parte dei potenziali investitori. Ove non sia determinabile il luogo in cui l'informazione regolamentata è divenuta accessibile ai media, che segna il momento di prima diffusione della stessa e coincide con il momento consumativo del reato di aggiotaggio informativo, alla stregua del disposto di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. occorre fare applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, della regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. Nessuna rilevanza, al contrario, può essere riconosciuta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al luogo dell'invio del documento se in tale occasione il relativo contenuto non era materialmente accessibile da parte di nessuno.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - 27 ottobre 2023 N. 43638

1. L'introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza, disciplinato dall'art. 24-bis c.p.p. inserito nel codice di rito dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 4, in adempimento del vincolo imposto al legislatore delegato dalla L. n. 134 del 2021, art. 1, comma 9, lett. n) - risponde all'esigenza di dare compiuta attuazione al principio costituzionale della garanzia della precostituzione e della naturalità del giudice (di cui all'art. 25 Cost., comma 1) ed a quello dell'efficienza e della ragionevole durata del processo (di cui all'art. 111 Cost., comma 1).

In particolare, il perseguimento della seconda delle finalità evidenziate, che si coniuga, del resto, con la complessiva "ratio" ispiratrice della riforma del sistema processuale penale attuata con il D.Lgs. n. 150 del 2022, ossia la riduzione dei tempi processuali in chiave efficientista, emerge con chiarezza dalla predisposizione di una specifica disciplina dei termini per la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale corredata dalla richiesta di rimessione della relativa questione alla Corte di Cassazione (prima della conclusione dell'udienza preliminare ovvero nel termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, quando manchi l'udienza preliminare), delle modalità del procedimento incidentale funzionale alla decisione (quanto, ad esempio, al potere del giudice di merito di delibare l'eccezione, valutandone l'eventuale manifesta infondatezza, onde evitare che l'istituto si presti a finalità contrarie a quelle della sua introduzione), e degli effetti derivanti sia dalla proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale senza contestuale richiesta di rimessione della decisione alla Corte di cassazione (ossia, la preclusione alla possibilità di riproporla nel corso del procedimento (art. 24-bis c.p.p., comma 6)), sia dalla stessa dichiarazione di incompetenza (art. 25 c.p.p.).

1.1. Così delineata la vocazione di semplificazione e di concentrazione procedurale che sostiene il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, il riscontro, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 24-bis c.p.p., dell'assenza di una disposizione, analoga a quella di cui art. 32 c.p.p., comma 1, - che disciplina la risoluzione dei conflitti di competenza e di giurisdizione -, che consenta alla Corte di legittimità, investita della questione concernente la competenza territoriale, di "assumere le informazioni e acquisire gli atti e i documenti ritenuti necessari", e, anzi, la previsione (contenuta nell'art. 24-bis c.p.p., comma 2) dell'obbligo da parte del giudice rimettente di trasmettere, assieme al provvedimento, "gli atti necessari alla risoluzione della questione" (art. 24-bis c.p.p., comma 2) inducono a ritenere che la Corte di cassazione, pur non operando quale giudice dell'impugnazione - e, quindi, non dovendosi attenere, sotto il profilo oggettivo, all'osservanza dei limiti connaturati al "principio della domanda" -, sia vincolata, quanto all'ampiezza della sua cognizione, agli atti che il giudice rimettente ha ritenuto necessario trasmettergli. L'esercizio di un eventuale potere d'integrazione della provvista informativa disponibile, invero, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di speditezza del procedimento incidentale, come delineato dall'art. 24-bis c.p.p.: ciò comporta che la decisione da parte del giudice di legittimità sulla questione della competenza territoriale, rimessagli ai sensi della norma citata, sia condizionata dall'ampiezza delle conoscenze offerte dal giudice remittente.

1.2. Pure è presente al Collegio l'approdo interpretativo cui è pervenuta questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023. In essa si è affermato che, alla stregua della ratio della norma di nuovo conio, ossia, "evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale", sia consentito al giudice di rimettere alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza territoriale, quando la parte ne prospetti l'incompetenza, soltanto nel caso in cui si ritenga competente, non, invece, quando si ritenga incompetente: in tale evenienza, essendo egli, invece, tenuto a pronunciare sentenza di incompetenza, trasmettendo gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva già trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso dovendo sollevare il conflitto (in motivazione, pagg. 5 e 6).

La soluzione ermeneutica prospettata, tuttavia, risulta essere eccessivamente stringente rispetto al testo dell'art. 24-bis c.p.p., che si limita a disporre, al comma 1, che "la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione", ponendo l'accento, per un verso, sulla discrezionalità del giudice nel valersi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, per altro verso, sul suo potere di attivarlo motu proprio. Va, pertanto, valorizzata, l'esplicitata intenzione del legislatore di far sì che la rimessione operi soltanto "al cospetto di questioni di una certa serietà" (cfr. Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435, pag. 40) induce l'interprete a ritenere che il giudice possa deferire alla Corte di cassazione la questione riguardante la competenza per territorio ogni qual volta ravvisi l'esistenza di un thema decidendi ad essa connesso, dotato di decisività e suscettibile di soluzioni difformi, capace di generare un pericolo di regressione del processo, ove non tempestivamente affrontato.

1.3. Tanto chiarito, va dato atto che la questione di competenza territoriale, oggetto di rinvio pregiudiziale da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Torino con ordinanza in data 10 maggio 2023, è stata ritualmente ed ammissibilmente rimessa a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., commi 1 e 2, in quanto il giudice remittente ha motivato la propria determinazione, analizzando la questione stessa e compiendo una preliminare delibazione di sua non manifesta infondatezza, ed affidandone le ragioni ad un provvedimento emesso prima della conclusione dell'udienza preliminare. In particolare, il giudice remittente ha rilevato l'esistenza di due indirizzi della giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale per il reato di aggiotaggio informativo, dei quali ha dato conto anche la dottrina in termini di inconciliabilità.

La segnalata "diversità" di indirizzi, al di là di una effettiva problematicità per la soluzione della questione della competenza territoriale in esame, come si dirà in prosieguo, può ritenersi idonea a legittimare l'investitura di questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p..

2. Nel merito, la competenza territoriale in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185, comma 1, sub A) - delitto più grave per cui si procede, in considerazione del raddoppio della pena per esso comminata stabilito dalla L. n. 262 del 2005, art. 39, comma 1, e che attrae ex art. 16 c.p.p. gli ulteriori reati contestati nell'ambito del procedimento penale n. 12955/2021 R.G. - deve ritenersi radicata nel Tribunale di Roma, avendo assunto in tale luogo la condotta contestata, ossia quella di "diffusione di notizie false" circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Juventus FC S.p.A.., connotati di concreta lesività, manifestando la sua pericolosità per il normale corso dei relativi titoli azionari.

2.1. Invero, il delitto di aggiotaggio informativo è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento alla quale deve essere valutata la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato (Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, Rv. 253361): perciò, perfezionandosi il detto reato nel momento in cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo esce dalla sfera dell'autore della condotta, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima (Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Rv. 253755).

In proposito, questa Corte ha spiegato che il delitto previsto dall'art. 185 T.U.F., oltre ad essere un reato di mera condotta, è reato di pericolo concreto: dunque, l'idoneità lesiva della condotta deve essere accertata sulla base del criterio della prognosi postuma, ossia verificando se, con riferimento all'intera platea degli investitori, gli effetti decettivi dei fatti comunicativi, prevedibili in concreto ed "ex ante", siano stati potenzialmente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato del titolo rispetto a quello determinato in un corretto processo di formazione dello stesso (Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, Rv. 275134). Ciò comporta che, per la realizzazione del delitto di manipolazione del mercato, non è sufficiente la diffusione di notizie false, ma è necessario altresì che la stessa sia concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (Sez. 6, n. 15199 del 16/03/2006, in motivazione): e proprio in tale idoneità consiste la messa in pericolo dell'interesse tutelato, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Rv. 265397).

2.2. L'applicazione di tali condivisi principi determina, sul versante specifico degli accertamenti richiesti ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, che "la verifica del requisito di "idoneità" della falsa notizia a produrre gli effetti distorsivi sul mercato finanziario sia attuata, bensì, in termini di concretezza come impone la norma, ma abbia comunque il suo riferimento cronologico al momento terminale del comportamento commissivo sub iudice" (così, Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, in motivazione), ossia, al momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l'azione vietata (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Rv. 254063). In effetti, sia che si verta in materia di manipolazione informativa, sia che si verta in materia di manipolazione operativa trattandosi di condotte considerate in via alternativa dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185 -, "la condotta delittuosa del manipolatore che opera sul mercato regolamentato diviene oggettivamente percepibile ed è in grado di esplicare la propria capacità decettiva solo quando si manifesta" sul mercato o per il mercato (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013, in motivazione), senza, tuttavia, che sia necessario il verificarsi di tale evento naturalistico (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272083), dovendosi salvaguardare nel delitto di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 185 la natura di fattispecie di pericolo, ancorchè concreto, e non di danno.

2.3. Dunque, in caso di manipolazione informativa, la comunicazione mendace realizza la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di diffusione delle informazioni in grado di incidere sul mercato dei titoli: "non basta, in altre parole, che il comunicato stampa esca dalla sfera di controllo dell'emittente; esso deve, per essere un "comunicato", giungere, cioè, a destinazione" (Sez. 2, n. 12989/2013, cit.). E giungere a destinazione non significa avvenuta percezione o ricezione della comunicazione mendace da parte dei potenziali investitori nel titolo, ma solo che la sequenza degli atti che assicura la successiva conoscenza del comunicato mediante la diffusione è pervenuta a compimento. Ciò in linea con la natura di reato di pericolo concreto dell'aggiotaggio informativo, che realizza la propria idoneità lesiva rispetto al corretto ed efficiente andamento del mercato del titolo non appena le notizie, che siano in grado di alterarne in maniera apprezzabile il prezzo, diventino oggettivamente percepibili dagli operatori del mercato stesso.

Pertanto, il luogo di consumazione del reato di aggiotaggio informativo va individuato in quello in cui si è verificata la prima "diffusione" delle notizie false, questo inteso come quello in cui la condotta ha assunto connotati di concreta lesività, manifestando, attraverso l'oggettiva percepibilità delle notizie false, la sua pericolosità per il normale corso dei titoli cui esse si riferiscono.

3. Dall'ordinanza di rimessione e dagli atti trasmessi dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Torino risulta che, nel caso di specie, la diffusione - nel significato dianzi illustrato - delle notizie false di cui al comunicato stampa del 20 settembre 2019 ha avuto luogo all'esito di un complesso procedimento, regolamentato da norme di diritto pubblico, di natura primaria e secondaria, del quale l'immissione del dato all'interno del sistema telematico "S.D.I.R." - effettuato dall'utente abilitato dalla Juventus FC S.p.A.. (A.K.) mediante il compimento delle attività di cd. "upload" (cfr. pag. 17 dell'ordinanza) - ha rappresentato solo la fase iniziale.

Infatti (come, si darà conto, nel dettaglio, nel prosieguo della motivazione), attualmente, le società che intendono fornire notizie rilevanti per il mercato delle loro azioni hanno a disposizione due percorsi procedimentali alternativi: o possono valersi di un "Sistema di diffusione delle informazioni regolamentate" (S.D.I.R), autorizzato dalla Consob, gestito da un ente privato (ossia, di 1-Info-Sdir, gestito da Computershare S.p.A.., autorizzata con delibera Consob n. 18994 del 30 luglio 2014, o di eMarket SDIR, gestito da Teleborsa Srl ., autorizzata con delibera Consob n. 22517 del 23 novembre 2022) oppure possono servirsi di un sistema di diffusione gestito "in proprio", sempre che lo stesso sia conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche regolamentari fissate dalla stessa Consob.

Fuori da queste modalità comunicative tipizzate l'informazione destinata agli operatori del mercato dei titoli è priva di rilevanza ed è pacifico che la Juventus FC Spa ha scelto di valersi della prima delle due opzioni illustrate: ossia, di diffondere le notizie destinati agli azionisti tramite lo "SDIR" 1-Info, gestito da Computershare S.p.A.., attenendosi al rigido protocollo tecnico cristallizzato dalle norme regolamentari.

3.1. Tanto premesso, occorre chiarire che l'informazione, nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, non consiste nella mera comunicazione di un dato societario, ma si identifica, piuttosto, nell'attività comunicativa funzionale ad assicurare all'investitore il massimo di conoscenze qualificate utili e rilevanti, che valgano a porlo nella condizione di effettuare consapevoli e ragionate scelte. Ciò è alla base della tensione ordinamentale diretta a favorire l'espansione del dovere di informare (duty of disclosure), che presuppone la chiarezza, l'esaustività e la sicurezza dell'informazione al fine di "riscattare" l'investitore dalla sua naturale posizione di debolezza contrattuale.

3.1.1. Di tale tensione, che ha trovato espressione nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato ("Regolamento sugli abusi di mercato"), costituisce concreta attuazione il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 113-ter (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate), che, dopo avere definito "informazioni regolamentate" quelle che "devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano" (comma 1), ha stabilito che la Consob, nell'esercizio dei poteri di regolamentazione e di vigilanza sul mercato dei titoli:

- fissa "modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità Europea" (comma 3);

- "a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate; b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate; c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lett. b)" (comma 4);

"in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:.... b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonchè disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonchè disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob; d) la lingua in cui devono essere comunicate; e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria" (comma 5).

3.1.2. Con il Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente aggiornato, la Consob, in attuazione della disposizione di cui all'art. 113-ter, comma 5, T.U.F., ha, quindi, stabilito che:

- (Art. 65-bis (Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)) "1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono: a) la relativa diffusione: 1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile; 2. ai media: a. nel loro testo integrale senza editing; b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonchè da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni; b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate; c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e da identificare chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto";

- (Art. 65-quinquies (Diffusione delle informazioni regolamentate mediante l'utilizzo di uno "SDIR")) "1. I soggetti indicati nell'art. 65-bis, comma 1, possono diffondere al pubblico le informazioni regolamentate tramite uno S.D.I.R. 2. Il soggetto che intende utilizzare uno S.D.I.R: a) individua uno S.D.I.R tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, e ne dà comunicazione alla Consob prima dell'inizio del servizio, trasmettendo copia del contratto concluso con il gestore del sistema; b) comunica al gestore dello S.D.I.R. il nominativo di un referente per i necessari contatti, indicando i dati di riferimento descritti nell'Allegato 31; c) pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello S.D.I.R utilizzato; d) deve essere in grado, su richiesta, di comunicare alla Consob, in relazione a qualsiasi diffusione di informazioni regolamentate, i dettagli di qualsiasi embargo posto da lui medesimo sulle informazioni regolamentate";

- (Art. 65-sexies (Diffusione in proprio delle informazioni regolamentate)) "1. Gli emittenti valori mobiliari che non si avvalgono di uno "S.D.I.R" per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, inviano alla Consob: a) non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano dei propri valori mobiliari, ovvero entro congruo anticipo rispetto alla cessazione del servizio prestato da uno S.D.I.R precedentemente incaricato, un documento idoneo ad attestare che le modalità da utilizzare per la diffusione delle informazioni regolamentate sono conformi a quanto stabilito nell'Allegato 31; 2. La Consob, ove ritenga che le modalità di diffusione delle informazioni regolamentate non siano idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato 31, può proibire la negoziazione ai sensi dell'art. 113-ter, comma 9, lett. b), del Testo Unico dandone informazione all'emittente e al gestore del mercato regolamentato almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle negoziazioni";

- (Art. 65-septies (Stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate)) "1. Gli emittenti valori mobiliari, non oltre il giorno di presentazione della richiesta di ammissione: a) individuano un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate e ne danno contestuale comunicazione al proprio soggetto controllante e alla Consob, inviando a quest'ultima copia del contratto concluso con il gestore del meccanismo;

b) pubblicano sul proprio sito internet la denominazione e l'indirizzo internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato. 2. I soggetti indicati al comma 1 trasmettono le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio. 3. Le informazioni trasmesse dai soggetti indicati al comma 1 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob; 6. I soggetti indicati al comma 1 si considerano aver adempiuto: a) l'obbligo previsto nel comma 4 qualora utilizzino uno SDIR per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate; b) gli obblighi previsti nei commi 2 e 3 qualora utilizzino, per la diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno S.D.I.R che svolga per loro conto il servizio di trasmissione delle informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio autorizzato".

3.1.3 Infine, con la disposizione di cui al punto 3.7 (Diffusione delle informazioni regolamentate ai media) dell'Allegato Tecnico 31 "Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione", la Consob ha stabilito che: "Uno "S.D.I.R" deve rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse" e ha chiarito che: "Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere Europeo".

3.2. Dunque, secondo la disciplina vigente, le informazioni regolamentate destinate agli operatori del mercato finanziario: 1) sono diffuse dalle società emittenti o tramite uno "S.D.I.R" - tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob -, quale sistema dedicato alla diffusione di tutte le informazioni regolamentate, ovvero "in proprio", purchè, in tal caso, il sistema utilizzato per la diffusione delle informazioni regolamentate sia "conforme a quanto stabilito nell'Allegato 3I"; 2) s'intendono diffuse quando, avendo gli utilizzatori utilizzato uno SDIR autorizzato dalla Consob, questo abbia rilasciato la ricevuta di avvenuta diffusione ad almeno due media, di cui almeno uno a carattere Europeo; 3) sono stoccate in funzione della loro divulgazione al pubblico tramite: "un meccanismo di stoccaggio autorizzato, quale sistema dedicato al mantenimento di tutte le informazioni regolamentate".

4. Così lumeggiato il procedimento di diffusione delle informazioni regolamentate, va evidenziato (come anticipato) che, dai documenti trasmessi dal Giudice dell'Udienza Preliminare, risulta che, in data 16 maggio 2014, la Juventus FC S.p.A.. aveva concluso con la Computershare S.p.A.., quale società autorizzata dalla Consob a gestire uno "S.D.I.R", un contratto per la prestazione dei servizi "1-Info", e che, in data 19 febbraio 2015, aveva sottoscritto un'integrazione della precedente pattuizione destinata a ricomprendere anche i servizi di stoccaggio delle informazioni regolamentate diffuse tramite lo "SDIR 1-Info". Servizi, questi ultimi, che, secondo quanto emerso dalle indagini "sono prestati dalla Computershare Spa tramite i data center della IRIDEOS Spa che fornisce servizi di cluod computing e che è titolare dell'indirizzo Ip su cui sono presenti la home page di 1info.it" (cfr. pag. 20, primo capoverso dell'ordinanza di rimessione).

Incontestata, dunque, la scelta della Juventus FC Spa di procedere alla diffusione delle informazioni regolamentate secondo le modalità disciplinate dall'art. 65-bis del Regolamento emittenti, quindi utilizzando lo "SDIR"1INFO" gestito dalla Computershare Spa A.X., quale responsabile della Business Development di Computershare Spa - sede di (Omissis) - e referente dei servizi "1-Info", e B.A., membro del team di supporto tecnico a 1-Info, escussi quali persone informate dei fatti dalla Polizia Giudiziaria in data 14 aprile 2022, hanno spiegato che, secondo il procedimento prescelto dalla Juventus FC S.p.A.., il file in formato PDF contenente il comunicato, una volta caricato nel sistema telematico e certificato digitalmente (con firma elettronica avanzata), in modo da garantirne la provenienza e da proteggerne il contenuto attraverso un algoritmo di criptazione, è immesso nel sistema "S.D.I.R.", azionando dalla postazione dell'emittente il comando "Invio". Solo in seguito, sebbene a pochi secondi di distanza (34 sec.), il detto file è prima "diffuso", come attestato nella ricevuta di avvenuta diffusione, rilasciata dallo "SDIR 1-Info" ai sensi della norma tecnica di cui al punto 3.7 dell'allegato 31, ossia reso pubblico, e poi, a distanza di un secondo, "stoccato", ossia "reso più che pubblico - perchè è già pubblico - disponibile e fruibile", ossia "pubblicato sul portale 1-Info e fruibile dall'utenza generalizzata". La stessa A.X., già escussa in data 23 gennaio 2023, aveva chiarito che le agenzie di stampa (ossia i "media") possono collegarsi allo "SDIR 1-Info" tramite le credenziali loro fornite a seguito di sottoscrizione di contratto con Computershare S.p.A.. Le descritte sequenze procedimentali hanno, del resto, trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni di B.C., dipendente della Consob e responsabile dell'Ufficio Informazioni Mercati, il quale ha anche precisato che, dopo la privatizzazione di Borsa Italiana nel 2000 e il recepimento da parte della Consob della direttiva UE "Trasparency", le informazioni regolamentate possono essere diffuse dagli emittenti soltanto nei modi stabiliti dalla normativa regolamentare di riferimento.

5. Nel caso concreto, dalle evidenze disponibili in atti, risulta che la diffusione del "Comunicato" stampa del 20 settembre 2019 - che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe osteso dati mendaci inerenti al bilancio di esercizio della Juventus FC. S.p.A.. chiuso al 30 giugno 2019 - ha avuto luogo nel modo che segue:

- in data 20 settembre 2019, l'utente abilitato da Juventus Football Club S.p.A.., nella persona di A.K., dopo avere selezionato il documento e compilato i campi relativi ai dati da inserire nel sistema "SDIR"1-Info", gestito dalla Computershare Spa con sede legale e filiale operativa, quanto ai servizi "1-Info", in (Omissis) (cfr. Sit. B.D. in data 14 aprile 2022) -, ha eseguito "l'upload" del file in formato "pdf" all'interno del sistema "1-Info", con conseguente crittografia e sottoscrizione digitale dello stesso, e, alle ore 18.48,38, ha inviato il "comunicato" al sistema "1-Info" ai fini della sua diffusione;

- alle ore 18.49,12 il sistema "SDIR 1-Info" ha rilasciato la ricevuta di avvenuta diffusione del "comunicato" (cfr. documento contrassegnato dalla dizione "Comunicato-protocollo n. 546 78956 2019"), che, alla stregua dell'indicazione contenuta nel citato punto 3.7 (Diffusione delle informazioni regolamentate ai media) dell'Allegato Tecnico 31, presupponeva l'avvenuta diffusione del "comunicato" ad almeno due media, di cui uno a carattere Europeo;

- alle ore 18.49,13 il "comunicato" è transitato (rimanendovi "stoccato") nel "data-server" gestito dalla "IRIDEOS S.p.A.", ubicato in (Omissis) (cfr. pag. 17, primo capoverso dell'ordinanza di rimessione), divenendo accessibile al pubblico e liberamente consultabile tramite il sito (Omissis).

6. Tutto ciò posto, è necessario allora dar conto delle ragioni per le quali nella fattispecie in esame non è possibile dar seguito alle conclusioni cui era pervenuta questa Corte nei precedenti esaminati, illustrati nel dettaglio dal giudice remittente, in ordine alla determinazione della competenza territoriale nel reato di aggiotaggio informativo.

6.1. Invero - giova ricordarlo -, mentre con la sentenza Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi e altri, (Rv. 253755), il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 185 T.U.F. è stato individuato in quello in cui si è verificata "la prima diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo" (coincidente con "l'uscita della stessa dalla sfera dell'autore della condotta) e, quindi, in (Omissis), ivi essendo "operativo il sistema NIS", in cui era stata inserita la notizia falsa, con la sentenza Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013, Consorte e altri, (Rv. 255525), il luogo di consumazione del reato medesmo è stato parimenti individuato in (Omissis), ivi "avendo sede Borsa Italiana S.p.A.", posto che "la comunicazione mendace" era tale da "realizza(re) la sua potenzialità lesiva non prima di essere giunta al luogo di successiva diffusione al pubblico delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei titoli, che è (Omissis), ove ha sede Borsa Italiana".

6.2. E' palese che, pur dovendo convenirsi che il reato di aggiotaggio informativo si consuma effettivamente nel luogo di "prima diffusione della notizia suscettibile di determinare scompenso valutativo", ossia in quello in cui questa diventa accessibile e fruibile da parte dei potenziali investitori, non è più possibile, tuttavia, individuare il luogo di consumazione del reato stesso in (Omissis), in quanto ivi "essendo operativo il sistema NIS" o avendovi "sede Borsa S.p.A.., quale società gerente il mercato dei titoli".

Il sistema NIS, infatti, non è più operativo: secondo la disciplina vigente, le informazioni regolamentate destinate agli operatori del mercato finanziario sono diffuse dalle società emittenti, esclusivamente, tramite uno "S.D.I.R" - tra quelli inclusi nell'elenco dei soggetti autorizzati tenuto dalla Consob -, ovvero "in proprio" - purchè, in tal caso, il sistema utilizzato per la diffusione delle informazioni regolamentate sia "conforme a quanto stabilito nell'Allegato 31" -, seguendo il protocollo tecnico rigidamente disciplinato dalla Consob, che è la sola autorità preposta alla vigilanza sul sistema di diffusione delle notizie regolamentate.

Borsa Italiana S.p.A.., invece, è completamente estromessa dalla gestione del sistema "SDIR" ed è priva di ogni potere di intervento sul procedimento di diffusione delle "informazioni price sensitive", essendo anch'essa una mera destinataria delle stesse, cui può avere accesso tramite il "MIR", quale sistema di monitoraggio delle informazioni regolamentate (cfr. dichiarazioni di A.X. in data 23 gennaio 2023 e di B.C.).

7. Tanto chiarito, avuto riguardo alla nozione di diffusione dell'informazione regolamentata come sopra delineata, che presuppone che il "comunicato" giunga a destinazione, nel senso che il suo contenuto informativo sia accessibile e fruibile da parte dei potenziali investitori, deve riconoscersi che la diffusione del "comunicato", inviato dalla Juventus FC Spa il 20 settembre 2019, ha avuto luogo alle ore 18.49,12 dello stesso giorno, con il rilascio della ricevuta di avvenuta notifica da parte dello "SDIR"1-Info", vale a dire allorchè il relativo documento, una volta decriptato, è stato reso accessibile ai "media", in grado di connettersi alla piattaforma "1-Info" tramite le credenziali in loro possesso.

7.1. Nulla è dato sapere dalle indagini in ordine ad elementi decisivi ai fini della determinazione del locus commissi delicti e, precisamente, da chi e dove sia rilasciata la ricevuta di avvenuta diffusione del "comunicato", se dalla filiale della Computeshare Spa di (Omissis) ovvero in maniera virtuale dal sistema telematico, o quali siano state le agenzie di stampa collegatesi per prime al sistema "SDIR 1-Info" per avere contezza del contenuto del comunicato stesso; nè, per le ragioni spiegate al punto 1. della presente motivazione, è consentito a questa Corte disporre integrazioni informative onde colmare il vuoto riscontrato.

Se, infatti, plurimi elementi fattuali (desunti dalle dichiarazioni di A.X., responsabile della Business Development di Computershare Spa sede di (Omissis) - e referente dei servizi "1-Info", resasi parte diligente nel produrre documenti, depositati presso la filiale di (Omissis) della detta società, riguardanti la diffusione e lo stoccaggio di notizie regolamentate per conto della Juventus FC. Spa (cfr. S.i.t. in data 14 aprile 2022), nonchè dalle norme tecniche contenute nell'allegato 3.1. (cfr. punti 3.1.2 e 3.4, riguardanti la qualificazione professionale del personale addetto alla gestione dello SDIR e gli accorgimenti da predisporre nei locali dai quali il servizio è erogato)) militano a favore della tesi che la ricevuta di avvenuta diffusione del "comunicato" della Juventus sia stata rilasciata alle ore 18.49,12 del 20 settembre 2019 grazie all'intervento delle energie umane del personale della Computershare Spa addetto alla filiale di (Omissis), tuttavia questi stessi, poichè non dotati di chiarezza e convergenza tali da assegnare loro il carattere della univocità, non sono sufficienti a far ritenere che diffusione del "comunicato" abbia avuto luogo in (Omissis).

7.2. Ne viene che, non essendo determinabile il luogo in cui l'informazione regolamentata che occupa è divenuta accessibile ai "media", che segna il momento di "prima diffusione" della stessa e coincide con il momento consumativo del reato di aggiotaggio informativo di cui al capo A) della rubrica alla stregua del disposto di cui all'art. 8 c.p.p., comma 1, occorre fare applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, della regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, avendo riguardo "all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione": dunque, al luogo, ossia in Roma, in cui è ubicato il "data server", nel quale il comunicato stampa, emesso dalla Juventus FC S.p.A.. in data 20 settembre, è giunto in pari data alle ore 18.49,13 per essere "stoccato" e reso effettivamente "accessibile al pubblico" attraverso connessione da remoto al sito (Omissis), ivi essendosi consolidata la concreta idoneità lesiva delle informazioni in esso contenute rispetto alla regolarità delle negoziazioni del titolo interessato sul mercato mobiliare. Nessuna rilevanza - giova precisarlo - può essere riconosciuta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al luogo dell'"invio" del documento, essendo pacificamente emerso dalle indagini che lo stesso, all'atto di essere inserito nel sistema "SDIR" 1INFO" - gestito da un ente terzo autorizzato dalla Consob - era stato crittografato per esigenze di sicurezza del sistema medesimo (cfr. punto 3.4. dell'Allegato tecnico 31 al Regolamento emittenti:" Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obbiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale"), così che il relativo contenuto non era materialmente accessibile da parte di nessuno.

8. Per mera esigenza di completezza, va sottolineato che la deduzione difensiva, sviluppata nel corso della discussione orale dalla difesa della parte civile LAFICO, secondo cui non sarebbe stato possibile determinare la competenza territoriale in luoghi diversi da Torino perchè non era stata ascritta a carico dei responsabili della Computershare Spa quale gestore dello "SDIR"1-Info", o di quelli della IRIDEOS Spa quale gestore del server di stoccaggio del "comunicato" del 20 settembre 2019, alcuna condotta di concorso nel reato di aggiotaggio informativo, contestato, a vario titolo, a figure dotate di poteri gestori o di controllo della Juventus FC, Spa è priva di pregio, conoscendo l'ordinamento penale vigente - cfr. art. 48 c.p. - la figura dell'autore mediato, ossia di colui, che si valga dell'agire di altri, ignari dell'illiceità della condotta, per commettere il reato.

Nel caso di specie, oltretutto, è decisivo il rilievo che, secondo la disciplina vigente, alla diffusione delle informazioni regolamentate la Juventus FC Spa non avrebbe potuto altrimenti provvedere se non valendosi di uno "SDIR" autorizzato dalla Consob ovvero - ma non è stata questa la modalità in concreto prescelta - di un sistema gestito in proprio ma conforme ai requisiti tecnici, stabiliti nell'"Allegato 31" al "Regolamento Emittenti".

9. Dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Tribunale di Torino, gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, individuato quale giudice competente.

L'estratto della presente sentenza, a cura della Cancelleria, deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. al Tribunale di Torino, quale giudice che ha rimesso la questione.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma. L'estratto della sentenza va immediatamente comunicato a cura della Cancelleria al giudice che ha rimesso la questione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2023