Giu Il soggetto destinatario di una informazione interdittiva antimafia può percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 24 ottobre 2023 N. 43266
Massima
L'ambito soggettivo della preclusione prevista dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159 del 2011. Il soggetto destinatario "solo" di una informazione interdittiva antimafia può, dunque, percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati e non è nelle condizioni incapacitanti previste dall'art. 67 cit. Pertanto l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non ha idoneità decettiva ai fini della sussistenza del reato ex art. 316 ter c.p.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 24 ottobre 2023 N. 43266

1. Il ricorso è fondato.

2. Prescindendo dalla assenza di motivazione quanto al requisito del periculum in mora, è fondato il primo motivo di ricorso, che ha valenza assorbente.

Il Tribunale, che si è limitato ad evocare la modulistica rinvenuta sul sito web del fondo di garanzia, ha omesso di indicare la norma che, ai fini della individuazione delle cause di esclusione dal beneficio, farebbe riferimento al D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 80, che, a sua volta, richiamerebbe l'informazione prefettizia antimafia.

Detta norma non può essere individuata nel D.L. n. 23 del 2020, art. 1 bis secondo cui, diversamente dagli assunti del Tribunale, le richieste di nuovi finanziamenti, effettuati ai sensi dell'art. 1, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara che il titolare o il legale rappresentante istante, nonchè i soggetti indicati all'art. 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del medesimo codice (così testualmente la lett.e) dell'articolo in esame).

Nè è obiettivamente chiaro il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 13 del D.L. cit., non essendo stato nemmeno chiarito in quale parte detta norma farebbe riferimento al D.Lgs. n. 50 del 2016 ed alle cause di esclusione da questo previste.

Dunque il riferimento è al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67.

3. L'ambito soggettivo della preclusione prevista dall'art. 67 cit. riguarda tuttavia le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, A.A. e la società da questi amministrata non potevano ritenersi soggetti a cui era precluso di accedere al contributo per il quale si procede, in quanto l'informativa ìnterdittiva antimafia, disciplinata unitamente alla comunicazione antimafia - dal D.Lgs. n. 19 del 2011, artt. 84 e ss., non è giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I del D.Lgs. in questione.

La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost..

L'interdittiva antimafia costituisce "una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione" (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743).

Si tratta di un provvedimento, si è osservato, che mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014 n. 6465).

Il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità giuridica e dunque la incapacità del soggetto (persona fisica o giuridica) - che di esso è destinatario - ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinano rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247).

Una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti: a) parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67); b) tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente, cioè il Prefetto (così testualmente Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 3 del 6 aprile 2018; in senso simmetrico, Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 23 del 26.10. 2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 4844 del 24/06/2021 secondo cui l'informativa interdittiva antimafia non può essere considerata una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159 del 2011".

A.A., in quanto destinatario "solo" di una informazione interdittiva antimafia, poteva percepire le somme in questione e non era nelle condizioni incapacitanti previste dall'art. 67 cit.; l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non aveva idoneità decettiva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.

L'ordinanza impugnata e il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 10.8.2022 devono quindi essere annullate senza rinvio per l'insussistenza del requisito del fumus commissi delicti, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 10.8.2022 e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..

Conclusione

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2023