Giu L'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 23 ottobre 2023 N. 43099
Massima
L'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante nonché il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. Tuttavia anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE - 23 ottobre 2023 N. 43099

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi, commessi e congiuntamente esaminabili.

1.1. Va ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).

Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924).

2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.

Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità delle misure alternative richieste, con un discorso giusl:ificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla constatazione, emersa dagli atti esaminati, dell'assenza di significativi progressi trattamentali e di un adeguato processo di revisione critica del proprio passato deviante.

Il ricorrente si limita ad opporre censure in fatto, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza impugnata, chiedendo la rivalutazione di elementi di fatto asseritamente trascurati, rivalutazione inibita in sede di legittimità.

In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo, risultando altresì conforme al principio di gradualità nell'accesso ai benefici extra-murari. Sul punto, si deve ribadire che il Tribunale di sorveglianza, "anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè di una somma in favore della. Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2023