Giu rito abbreviato: la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 09 ottobre 2023 N. 40948
Massima
In tema di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. ai fini del suo riconoscimento, qualora si proceda con il rito abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito. In caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 09 ottobre 2023 N. 40948

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

L'allegazione difensiva per cui l'imputata avrebbe chiesto alla banca l'emissione degli assegni nella convinzione di aver ottenuto la relativa autorizzazione dal giudice fallimentare è un puro asserto, poichè priva di qualsiasi conforto probatorio.

Per converso, la motivazione si fonda su una pluralità di dati di fatto indiscussi, che, valutati in coordinazione tra loro, rendono logicamente del tutto lineare la conclusione cui sono giunti entrambi i giudici di merito, vale a dire: a) il nitido dato normativo di riferimento, ovvero l'art. 39, R.D. n. 267 del 1942, secondo cui il compenso e le spese dovuti al curatore sono liquidati secondo una ben definita procedura (istanza del curatore, relazione del giudice delegato e decreto del Tribunale), di regola dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato, essendo prevista la possibilità di acconti sul compenso solamente in caso di giustificati motivi; b) la qualità professionale dell'imputata e la sua specifica esperienza, avendo spesso collaborato prima d'allora con il suo socio B.B., affidatario di numerose curatele fallimentari; c) le precedenti condotte delittuose analoghe realizzate da costui in altre procedure fallimentari; d) soprattutto, la causale generica e non pertinente con le quali la A.A. aveva giustificato nelle relative fatture le somme autoliquidatesi, inspiegabile qualora ella avesse agito in buona fede; e) l'irrilevanza, infine, della condotta negligente della banca, in quanto - semmai la ricostruzione difensiva fosse vera - essa era intervenuta in un momento in cui la convinzione dell'esistenza dell'autorizzazione giudiziaria era stata già maturata dall'imputata.

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in tema di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p..

La sentenza ha escluso tale circostanza, sostenendo che sarebbe stato risarcito il solo danno patrimoniale, ma non anche quello morale e d'immagine. Non specifica, tuttavia, gli elementi giustificativi di tali voci di danno, le quali rimangono perciò incerte, soprattutto ove si considerino le prestazioni risarcitorie intervenute medio tempore, la revoca della costituzione di parte civile della curatela, l'entità della domanda risarcitoria da essa avanzata all'atto di tale costituzione (stabilita, ancorchè solo nel minimo, in 73.000 Euro), la disposta revoca della confisca sul presupposto per cui "l'ablazione del bene non può superare l'entità del danno cagionato".

Per altro verso, occorre che la Corte d'appello chiarisca altresì i tempi e la genesi delle diverse prestazioni risarcitorie, valutando le stesse al lume dei seguenti principi di diritto:

- ai fini del riconoscimento dell'attenuante in questione, qualora si proceda - com'è avvenuto nel caso di specie - con il rito abbreviato, la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito (per tutte: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043);

- in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato (nello specifico, la banca), non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento (per tutte: Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, MV, Rv. 271969).

3. La sentenza impugnata, dunque, dev'essere annullata sul punto, con rinvio al giudice d'appello, per la necessaria motivazione supplementare.

A norma dell'art. 624, commi 1 e 2, c.p.p., invece, va dichiarata irrevocabile l'affermazione della colpevolezza dell'imputata per il reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p., e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624, c.p.p., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità della ricorrente.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2023