Giu medico gastroenterologo che eserciti abusivamente la professione di medico anestesista: È responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 09 ottobre 2023 N. 40947
Massima
È responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen. il medico gastroenterologo che eserciti abusivamente, in concorso con l'infermiere professionista, la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui vengono somministrati farmaci sedativi per i quali è prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.

Testo della sentenza
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 09 ottobre 2023 N. 40947

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità concorsuale del ricorrente sulla base dell'utilizzo di un sovradosaggio di sedativi ricompresi nella famiglia delle benzodiazepine al fine di indurre la sedazione profonda dei pazienti sottoposti ad esami endoscopici svolti nello studio di cui era titolare il ricorrente che tali esami effettuava con l'ausilio dell'infermiere professionale B.B. al quale era affidata la somministrazione dei sedativi e che durante la sedazione poneva in essere illecite pratiche sessuali in danno delle/dei pazienti.

Il concorso del ricorrente nella realizzazione della sedazione profonda (III livello) - che di per sè necessitava della presenza di un anestesista-rianimatore propedeutica all'esecuzione di esami endoscopici, è desunta dall'accertamento tecnico secondo il quale le dosi indicate nelle schede redatte dal A.A. potevano indurre solo il primo livello di sedazione, laddove i pazienti risultavano all'evidenza del tutto inermi alla realizzazione degli abusi sessuali da parte dello B.B.. Inoltre, che fosse stata indotta la sedazione profonda era emerso anche dall'utilizzo costante - annotato nelle cartelle cliniche -, alla fine della procedura, del fludamezil, un antagonista delle benzodiazepine, la cui somministrazione - come hanno chiarito i consulenti - non è generalmente richiesta dopo una somministrazione di basse dosi di midazolam (il farmaco indicato nelle cartelle cliniche), poichè ad esse segue spontaneamente un rapido e completo recupero delta piena coscienza e funzioni (v. pg. 5 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunge la considerazione della rilevata presenza del ricorrente all'interno della stanza dove il paziente giaceva in stato di evidente incoscienza che non poteva sfuggire al predetto medico.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile, in quanto priva di vizi logici e giuridici, ricostruzione della doppia conforme decisione. Tanto con riguardo sia all'utilizzo di dosi di benziodiazepine tali da causare la sedazione profonda che non può essere revocato in dubbio sulla base della inaccessibile lettura alternativa del compendio probatorio auspicata dal ricorrente. Come pure in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente, responsabile dell'esame endoscopico e quindi delle condizioni del paziente sul quale l'esame veniva eseguito, di tale pratica sanitaria invece riservata ad un anestesista-rianimatore, essendone stato non illogicamente ritenuto consapevole considerando - sulla base delle video riprese - la diretta frequentazione del luogo ove il paziente era sottoposto all'esame da fui condotto.

4. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati essendosi correttamente applicata la sola pena detentiva - in riforma di quella congiunta erroneamente applicata dal primo giudice - in costanza della confermata gravità del fatto.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato rispetto alla conclusiva minor pena irrogata in relazione al rito adottato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile A.S.P. Ente pubblico di (Omissis) che è congruo liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.S.P. ente pubblico di (Omissis) che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2023