Svolgimento del processo
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha parzialmente annullato il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti del ricorrente in relazione al reato di usura e limitatamente ad una somma di danaro, mentre ha mantenuto il vincolo con riferimento ad altri beni in sequestro.
2. Ricorre per cassazione A.A., deducendo violazione di legge per il mancato avviso al difensore di fiducia del ricorrente (Avv. Giancarlo Panariello) della data dell'udienza di trattazione dell'istanza di riesame, che non era stato recapitato al difensore in quanto l'avviso a mezzo pec era stato rifiutato dal sistema, come emerge dagli atti, senza che venisse effettuata nei termini altra notifica regolare nonostante la comunicazione di mancata consegna la consentisse.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi su casi (solo) analoghi a quello in esame, in tema di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell'atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario. (Fattispecie in cui la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica innanzi alla Corte di cassazione, correttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perchè rifiutata dal sistema) (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640). Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell'avviso in atti - che segnala un "errore 5.0.1 (Omissis) spa" con la successiva indicazione che "presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema" - non è possibile attribuire con certezza tale errore al destinatario, anche in assenza di specifiche deduzioni o dimostrazioni in tal senso della parte pubblica.
Ne consegue che si è verificata la violazione delle prerogative difensive indicate dal ricorrente, attraverso la mancata, regolare, citazione del difensore per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame, che dovrà avere nuovamente luogo in sede di rinvio previa rinnovazione dell'avviso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p..
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2023